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| IDG820600018 | |
| 82.06.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gabrielli Giovanni
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| Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti
patrimoniali tra coniugi
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| testo della relazione tenuta al seminario per uditori giudiziari,
organizzato dal Cons. Sup. Mag., Grottaferrata, 20 febbraio 1981
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| Riv. dir. civ., an. 26 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 27-54
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30128
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| Richiamate le nozioni generali in tema di autorizzazione - privata
amministrativa, giudiziale - l' A. rileva come la discrezionalita'
del magistrato sia per solito circoscritta entro un ambito preciso,
determinato dalla positiva individuazione del fine cui il suo
controllo e' preposto; e come, peraltro, la recente riforma del
diritto di famiglia abbia previsto interventi di controllo senza
precisarne la funzione, cosi' dando luogo a delicati problemi. Rileva
inoltre, sempre su un piano generale, come la misura dell' intervento
pubblico in merito alla regolazione dei rapporti patrimoniali fra
coniugi sia in complesso diminuita per effetto della riforma. Quali
problemi comuni a tutte le ipotesi di autorizzazione giudiziale nella
materia considerata, vengono esaminati, sul piano sostanziale, quello
della condizione dell' atto non autorizzato e quello, connesso, dell'
ammissibilita' di un' autorizzazione successiva in sanatoria; sul
piano processuale, quello dell' individuazione del giudice
competenete per territorio. Con riferimento, infine, alle singole
ipotesi passate in rassegna - autorizzazione al mutamento "post
nuptias" di convenzioni matrimoniali, ad atti dispositivi su beni del
fondo patrimoniale, ad atti di straordinaria amminitrazione del
singolo coniuge su beni in comunione legale - vengono esaminati gli
aspetti, in qualche misura collegati, della sfera di applicazione
dell' intervento giudiziale e del fine cui esso risponde; con
particolare riguardo alla dibattuta questione se occorra
autorizzazione per il passaggio dal regime legale di comunione a un
regime convenzionale.
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| art. 162 c.c.
art. 181 c.c.
art. 182 c.c.
art. 192 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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