Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142632
IDG820600018
82.06.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabrielli Giovanni
Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi
testo della relazione tenuta al seminario per uditori giudiziari, organizzato dal Cons. Sup. Mag., Grottaferrata, 20 febbraio 1981
Riv. dir. civ., an. 26 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 27-54
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
Richiamate le nozioni generali in tema di autorizzazione - privata amministrativa, giudiziale - l' A. rileva come la discrezionalita' del magistrato sia per solito circoscritta entro un ambito preciso, determinato dalla positiva individuazione del fine cui il suo controllo e' preposto; e come, peraltro, la recente riforma del diritto di famiglia abbia previsto interventi di controllo senza precisarne la funzione, cosi' dando luogo a delicati problemi. Rileva inoltre, sempre su un piano generale, come la misura dell' intervento pubblico in merito alla regolazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi sia in complesso diminuita per effetto della riforma. Quali problemi comuni a tutte le ipotesi di autorizzazione giudiziale nella materia considerata, vengono esaminati, sul piano sostanziale, quello della condizione dell' atto non autorizzato e quello, connesso, dell' ammissibilita' di un' autorizzazione successiva in sanatoria; sul piano processuale, quello dell' individuazione del giudice competenete per territorio. Con riferimento, infine, alle singole ipotesi passate in rassegna - autorizzazione al mutamento "post nuptias" di convenzioni matrimoniali, ad atti dispositivi su beni del fondo patrimoniale, ad atti di straordinaria amminitrazione del singolo coniuge su beni in comunione legale - vengono esaminati gli aspetti, in qualche misura collegati, della sfera di applicazione dell' intervento giudiziale e del fine cui esso risponde; con particolare riguardo alla dibattuta questione se occorra autorizzazione per il passaggio dal regime legale di comunione a un regime convenzionale.
art. 162 c.c. art. 181 c.c. art. 182 c.c. art. 192 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati