| E' la parte introduttiva di un piu' ampio studio inteso a verificare,
da un lato, la possibilita' di utilizzare i tipi di societa' per
scopi dichiarativamente diversi da quello lucrativo, dall' altro, la
rilevanza della clausola lucrativa quando la funzione concretamente
attuata diverga dalla causa enunciata in sede di dichiarazione
contrattuale. Le origini storiche del problema vengono rintracciato
nell' ostilita' dello stato liberale ottocentesco verso le
associazioni senza fine di lucro, costrette, per sopravvivere, a
mascherarsi in forma di societa' anche in considerazione dell'
insufficienza degli spazi normativi offerti dall' art. 1697 c.c. 1865
- che ravvisava nel solo scopo di guadagno (economico) la causa della
societa' civile - e dell' art. 229 c. comm. 1882 - che autorizzava le
sole societa' civili ad assumere le forme delle societa' per azioni.
Viene, successivamente, analizzato il primo tentantivo di
inquadramento dogmatico del fenomeno: la teoria del negozio
indiretto. Al riguardo, si evidenziano dapprima le esigenze che tale
teoria tentava di soddisfare nel campo dei negozi di scambio e si
sottolinea, poi, come la sua trasparizione nel campo societario abbia
comportato, in pratica, l' abbandono degli originari connotati della
categoria. In particolare, partendo dall' analisi di taluni negozi
indiretti di scambio (vendita con patto di riscatto a scopo di
garanzia e negotium mixtum cum donatione), emerge come la
realizzazione strumentale della causa tipica, che costituiva il dato
caratterizzante della categoria, non si riscontri invece nelle
fattispecie catalogate fra i negozi indiretti di societa'. In queste
ultime la causa tipica viene soltanto dichiarata ma non viene affatto
eseguita e la rilevanza funzionale della clausola lucrativa e'
confinata nell' ambito dei rapporti interni nel senso che vincola i
soci gli uni verso gli altri ma non impedisce loro di realizzare, se
tutti d' accordo, un interesse diverso da quello lucrativo
dichiarato. In sostanza, nella prospettiva del negozio indiretto di
societa', la causa societaria e', principalmente, un presupposto da
enunciare al fine di conseguire l' effetto della personalita'
giuridica. Poiche' invece, tale effetto e' previsto dall' ordinamento
in funzione dello svolgimento di un' attivita' societaria, la
realizzazione in concreto di interessi diversi da quello lucrativo
enunciato non puo' ritenersi, secondo l' A., evento rilevante solo
inter partes. Restano da stabilire le conseguenze della divergenza
tra causa dichiarata e funzione attuata nell' ambito di una
alternativa di massima tra qualificazione del fenomeno sulla base
dell' attivita' e degli interessi effettivamente perseguiti (a
scapito di quelli solo enunciati) e attivazione di una disciplina
volta a sanzionare la violazione della causa dichiarata.
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