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142633
IDG820600024
82.06.00024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marasa' Giorgio
Societa' e scopo di lucro (note introduttive)
Riv. dir. civ., an. 27 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 160-208
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3120; D30601
E' la parte introduttiva di un piu' ampio studio inteso a verificare, da un lato, la possibilita' di utilizzare i tipi di societa' per scopi dichiarativamente diversi da quello lucrativo, dall' altro, la rilevanza della clausola lucrativa quando la funzione concretamente attuata diverga dalla causa enunciata in sede di dichiarazione contrattuale. Le origini storiche del problema vengono rintracciato nell' ostilita' dello stato liberale ottocentesco verso le associazioni senza fine di lucro, costrette, per sopravvivere, a mascherarsi in forma di societa' anche in considerazione dell' insufficienza degli spazi normativi offerti dall' art. 1697 c.c. 1865 - che ravvisava nel solo scopo di guadagno (economico) la causa della societa' civile - e dell' art. 229 c. comm. 1882 - che autorizzava le sole societa' civili ad assumere le forme delle societa' per azioni. Viene, successivamente, analizzato il primo tentantivo di inquadramento dogmatico del fenomeno: la teoria del negozio indiretto. Al riguardo, si evidenziano dapprima le esigenze che tale teoria tentava di soddisfare nel campo dei negozi di scambio e si sottolinea, poi, come la sua trasparizione nel campo societario abbia comportato, in pratica, l' abbandono degli originari connotati della categoria. In particolare, partendo dall' analisi di taluni negozi indiretti di scambio (vendita con patto di riscatto a scopo di garanzia e negotium mixtum cum donatione), emerge come la realizzazione strumentale della causa tipica, che costituiva il dato caratterizzante della categoria, non si riscontri invece nelle fattispecie catalogate fra i negozi indiretti di societa'. In queste ultime la causa tipica viene soltanto dichiarata ma non viene affatto eseguita e la rilevanza funzionale della clausola lucrativa e' confinata nell' ambito dei rapporti interni nel senso che vincola i soci gli uni verso gli altri ma non impedisce loro di realizzare, se tutti d' accordo, un interesse diverso da quello lucrativo dichiarato. In sostanza, nella prospettiva del negozio indiretto di societa', la causa societaria e', principalmente, un presupposto da enunciare al fine di conseguire l' effetto della personalita' giuridica. Poiche' invece, tale effetto e' previsto dall' ordinamento in funzione dello svolgimento di un' attivita' societaria, la realizzazione in concreto di interessi diversi da quello lucrativo enunciato non puo' ritenersi, secondo l' A., evento rilevante solo inter partes. Restano da stabilire le conseguenze della divergenza tra causa dichiarata e funzione attuata nell' ambito di una alternativa di massima tra qualificazione del fenomeno sulla base dell' attivita' e degli interessi effettivamente perseguiti (a scapito di quelli solo enunciati) e attivazione di una disciplina volta a sanzionare la violazione della causa dichiarata.
art. 1697 c.c. 1865 art. 229 c. comm.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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