Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142635
IDG820600027
82.06.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Consolo Claudio
Estromissione nelle fasi di impugnazione del chiamato in causa
Riv. dir. civ., an. 27 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 132-169
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40555
Viene considerata la possibilita' che il giudice di impugnazione ravvisi la insussistenza dei presupposti per l' intervento coatto di un terzo nel giudizio, avvenuto in primo grado ad istanza di parte oppure iussu iudicis. Secondo alcune pronunce della Cassazione tali presupposti che sono di duplice ordine (comunanza della causa al terzo ed opportunita' della sua chiamata) non sarebbero suscettibdili di riesame nelle fasi di impugnazione. L' autore pone in luce come tale orientamento non risulti sostanzialmente in armonia con la impostazione che al riguardo appare accolta dalla prevalente giurisprudenza della stessa Cassazione e, soprattutto, come esso costituisca verosimilmente il frutto della tralatizia generalizzazione di affermazioni riguardanti, nella formulazione originaria, il solo requisito della opportunita' della chiamata, non anche quello della sua ammissibilita' sotto il profilo della comunanza di causa. La conclusione della riesaminabilita' (almeno) di quest' ultimo elemento viene poi sostenuta sulla base di vari rilievi esegetici e sistematici: a tale fine non sarebbe neppure necessaria una specifica doglianza contenuta nei motivi di impugnazione. Per il caso che, da tale rinnovata valutazione, emerga la inammissibilita' dell' intervento occorre individuare significato e conseguenze del provvedimento con cui si "estromette" l' intervento. Tale decisione, accertata l' originaria carenza di legittimazione (all' intervento) del terzo, pone fine alla sua partecipazione al giudizio, rendendo (almeno tendenzialmente) irrilevanti le attivita' processuali che si ricollegano direttamente alla pregressa partecipazione al giudizio del terzo. L' indagine si sofferma poi in modo particolare sulla ipotesi che appare piu' delicata, quella cioe' in cui attraverso l' intervento fosse stato ampliato l' oggetto del giudizio di primo grado, deducendosi in esso un diritto facente capo all' interveniente. La conclusione cui, al riguardo, si perviene e' che lo scioglimento di un siffatto inammissibile cumulo di cause non equivalga ad un provvedimento di separazione della causa di intervento, affinche' questa prosegua in separata sede, ma implichi una definizione in rito della stessa, imponendo cosi' al terzo di fare eventualmente valere il proprio diritto in un autonomo giudizio.
art. 106 c.p.c. art. 107 c.p.c. Cass. 19 febbraio 1980, n. 1226 Cass. 22 agosto 1978, n. 3914 Cass. 23 gennaio 1978, n. 292 Cass. 21 febbraio 1975, n. 660
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati