Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142637
IDG820600029
82.06.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Cupis Adriano
Sulla pretesa esistenza della potesta' dei genitori sui figli non riconoscibili
Riv. dir. civ., an. 27 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 321-328
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30134; D30002
Dopo avere riassunto il contenuto di una sentenza della Corte Costituzionale, pronunziata in argomento prima della riforma del diritto di famiglia, l' A. pone in rilievo la ridotta importanza del problema a seguito della stessa riforma, la quale ha limitato l' irriconoscibilita' dei figli naturali ai soli figli incestuosi generati in mala fede. Viene compiuto dallo stesso A. un analitico esame delle opinioni dottrinali manifestate dopo la riforma, sia contro l' esistenza della potesta' del genitore sul figlio generato nella consapevolezza dell' incesto sia a favore di tale esistenza. Si rileva che l' azione ex art. 279 c.c. ha chiaramente un oggetto soltanto patrimoniale, che non si deve cancellare la distinzione tra questa azione e quella di reclamo di stato, che non e' concepibile la potesta' del genitore in assenza di uno status familiare, che l' attribuzione della potesta' al genitore consapevole dell' incesto corrisponde a una errata valutazione dell' interesse del figlio. Per questi motivi, e col richiamo al comma 2 dell' art. 30 della Costituzione, l' A. sostiene che il rimedio a favore del minore consiste nella nomina di un tutore, la cui scelta deve cadere (art. 348 c.c.) su persona idonea all' ufficio, di ineccepibile condotta, dante affidamento di educare e istruire lo stesso minore conformemente a quanto prescritto nell' art. 147. Si esclude che i poteri possano spartirsi tra il genitore e il tutore: riservare al genitore l' aspetto interno della potesta', cioe' quello disciplinare ed educativo, implicante anche la custodia del figlio, lasciando al tutore la rappresentanza nei confronti dei terzi, e' soluzione priva di riscontro sul piano del diritto positivo, e assolutmente insoddisfacente sul piano morale. Infine, l' A. conclude rilevando che, quando l' organismo della famiglia non puo' sorgere, bisogna provvedere nell' interesse del minore, e nel modo piu' congruo per lo stesso interesse, attraverso un istituto suppletivo, munito di tutte le garanzie di legge atte a garantire seriamente la protezione del minore.
art. 279 c.c. art. 348 c.c. art. 260 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati