| Dopo avere riassunto il contenuto di una sentenza della Corte
Costituzionale, pronunziata in argomento prima della riforma del
diritto di famiglia, l' A. pone in rilievo la ridotta importanza del
problema a seguito della stessa riforma, la quale ha limitato l'
irriconoscibilita' dei figli naturali ai soli figli incestuosi
generati in mala fede. Viene compiuto dallo stesso A. un analitico
esame delle opinioni dottrinali manifestate dopo la riforma, sia
contro l' esistenza della potesta' del genitore sul figlio generato
nella consapevolezza dell' incesto sia a favore di tale esistenza. Si
rileva che l' azione ex art. 279 c.c. ha chiaramente un oggetto
soltanto patrimoniale, che non si deve cancellare la distinzione tra
questa azione e quella di reclamo di stato, che non e' concepibile la
potesta' del genitore in assenza di uno status familiare, che l'
attribuzione della potesta' al genitore consapevole dell' incesto
corrisponde a una errata valutazione dell' interesse del figlio. Per
questi motivi, e col richiamo al comma 2 dell' art. 30 della
Costituzione, l' A. sostiene che il rimedio a favore del minore
consiste nella nomina di un tutore, la cui scelta deve cadere (art.
348 c.c.) su persona idonea all' ufficio, di ineccepibile condotta,
dante affidamento di educare e istruire lo stesso minore
conformemente a quanto prescritto nell' art. 147. Si esclude che i
poteri possano spartirsi tra il genitore e il tutore: riservare al
genitore l' aspetto interno della potesta', cioe' quello disciplinare
ed educativo, implicante anche la custodia del figlio, lasciando al
tutore la rappresentanza nei confronti dei terzi, e' soluzione priva
di riscontro sul piano del diritto positivo, e assolutmente
insoddisfacente sul piano morale. Infine, l' A. conclude rilevando
che, quando l' organismo della famiglia non puo' sorgere, bisogna
provvedere nell' interesse del minore, e nel modo piu' congruo per lo
stesso interesse, attraverso un istituto suppletivo, munito di tutte
le garanzie di legge atte a garantire seriamente la protezione del
minore.
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