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| IDG820600031 | |
| 82.06.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bracciodieta Angelo
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| Mancato pagamento del premio nell' assicurazione danni, fine
imprenditoriale di profitto e principio costituzionale di eguaglianza
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| nota a ord. Pret. Torino 15 febbraio 1980
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| Riv. dir. civ., an. 27 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 212-233
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3161
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| La pretesa dell' assicuratore di ricevere l' intero premio convenuto
senza prestare la garanzia pattuita, in caso di inadempimento dell'
assicurato, viene, in primo luogo, ritenuta priva di congruita' con
la giustificazione tradizionalmente offerta dal principio tecnico
della comunione dei rischi. L' A. inoltre, non ritiene che la
qualificazione del rapporto assicurativo come rapporto di durata, in
relazione agli effetti della sospensione del rapporto medesimo, possa
offrire idonea giustificazione alla disciplina positiva. Del pari
priva di rilievo normativo viene ritenuta la concezione della
comunione dei rischi che, anche alla luce della lettura dell' art.
1932 c.c., appare elemento non essenziale e caratterizzante il
contratto di assicurazione. L' accertata disparita' di trattamento
tra assicuratore ed assicurato appare quindi priva di giustificazioni
tecnico-giuridiche e fondata sulla diversa "condizione personale" dei
contraenti.
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| art. 1901 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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