Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142639
IDG820600031
82.06.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bracciodieta Angelo
Mancato pagamento del premio nell' assicurazione danni, fine imprenditoriale di profitto e principio costituzionale di eguaglianza
nota a ord. Pret. Torino 15 febbraio 1980
Riv. dir. civ., an. 27 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 212-233
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3161
La pretesa dell' assicuratore di ricevere l' intero premio convenuto senza prestare la garanzia pattuita, in caso di inadempimento dell' assicurato, viene, in primo luogo, ritenuta priva di congruita' con la giustificazione tradizionalmente offerta dal principio tecnico della comunione dei rischi. L' A. inoltre, non ritiene che la qualificazione del rapporto assicurativo come rapporto di durata, in relazione agli effetti della sospensione del rapporto medesimo, possa offrire idonea giustificazione alla disciplina positiva. Del pari priva di rilievo normativo viene ritenuta la concezione della comunione dei rischi che, anche alla luce della lettura dell' art. 1932 c.c., appare elemento non essenziale e caratterizzante il contratto di assicurazione. L' accertata disparita' di trattamento tra assicuratore ed assicurato appare quindi priva di giustificazioni tecnico-giuridiche e fondata sulla diversa "condizione personale" dei contraenti.
art. 1901 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati