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| IDG820600346 | |
| 82.06.00346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scavone Angelo
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| Appunti sulle proposte di introduzione del ricorso costituzionale
diretto in Italia
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 4, pag. 1241-1265
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0214
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| Il ricorso costituzionale diretto e' ammesso negli ordinamenti
costituzionali della Germania Occidentale (Verfassungsbeschwerde),
del Messico (juicio de amparo) e della Spagna (recurso de amparo). In
Italia il ricorso diretto alla Corte Costituzionale e' ammesso
soltanto per alcuni soggetti pubblici e per questioni attinenti alla
separazione dei poteri tra ordinamenti regionali o e ordinamento
statale. Il ricorso diretto del privato alla Corte Costituzionale e'
escluso. Tale esclusione e' operata da una legge ordinaria (legge n.
87 dell' 11 marzo 1953); la legittimita' costituzionale della norma
che esclude detto ricorso e' opinabile. Gran parte della dottrina
italiana ritiene auspicabile la introduzione nell' ordinamento
italiano del ricorso diretto di costituzionalita' a causa delle
molteplici incongruenze del sistema incidentale e della necessita' di
adeguare il nostro sistema agli altri sistemi europei. La
introduzione di tale tipo di ricorso pone problemi di varia natura.
La dottrina discute infatti se la legittimazione processuale debba
essere accordata al soggetto leso nel proprio diritto ovvero debba
configurarsi come azione popolare (individuale o collettiva). Si
discute altresi' se il ricorso individuale debba essere ammesso
soltanto nell' interesse individuale, ovvero se determinati soggetti
(pubblici) debbano essere titolari del diritto di azione nell'
interesse generale. Si esaminano infine i problemi relativi al
principio di sussidiarieta', all' oggetto dell' impugnativita', alla
efficacia delle sentenze ed alla natura dei provvedimenti relativi al
processo costituzionale instaurato su azione diretta.
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| art. 137 Cost.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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