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Documento


142651
IDG820600365
82.06.00365 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppoli Lorenzo
Rapporto di lavoro senza prestazione e monopolio pubblico radiotelevisivo
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 3, pag. 932-954
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7404; D306090
L' articolo trae spunto da una pronuncia giurisprudenziale in cui si rileva d' ufficio la simulazione di un contratto di lavoro subordinato fra la RAI ed un giornalista che per lungo tempo non ha effettuato alcuna prestazione di lavoro. Dopo l' esame delle varie teorie sulla simulazione, si esclude che possa ricondursi alla fattispecie di cui all' art. 1414 c.c. il contratto di lavoro nel quale il datore di lavoro non eserciti i poteri direttivi; infatti, sebbene sia presumibile un disinteresse del creditore alla prestazione, per la simulazione e' richiesta la voluntas simulandi delle parti o almeno la preordinazione della mancata o diversa attuazione del negozio, con conseguente deviazione dalla sua causa tipica. La inesistenza dell' effettiva prestazione non involge il profilo causale del contratto se e' rinvenibile la mera "messa a disposizione" delle energie lavorative del prestatore. Peraltro mentre in dottrina si esclude che la simulazione possa essere rilevata d' ufficio dal giudice, in giurisprudenza il problema e' praticamente ignorato. Il campo di indagine viene poi esteso alla verifica circa l' ammissibilita' della nullita' del contratto per contrasto con il dovere di economicita', che l' impresa pubblica (o operante in un' area di prevalente interesse generale come la RAI) e' tenuta ad osservare per dettato costituzionale e legislativo. Anche tale possibilita' viene pero' esclusa in considerazione degli equilibri istituzionali e dei risultati intepretativi delle norme sulla nullita' dei contratti.
Pret. Napoli 27 marzo 1979 art. 2 l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 1414 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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