| L' A. trae lo spunto da un questionario analitico, predisposto sull'
argomento dal professor Hellner, per manifestare alcune sue
osservazioni. Innanzi tutto nega che esista nel sistema legislativo
italiano una disciplina delle assicurazioni di persone considerabile
unitariamente, dato che vi e' una netta contrapposizione tra l'
assicurazione contro i danni (comprensiva anche dell' assicurazione
contro gli infortuni) e l' assicurazione sulla vita. Riguardo all'
organizzazione dell' impresa d' assicurazione, essa deve prendere le
forme della societa' per azioni, della mutua assicuratrice e della
cooperativa a responsabilita' limitata ed e' da escludere che la
forma di organizzazione assunta da un assicuratore limiti il tipo di
affari che egli puo' trattare. L' A. ricorda che l' impresa di
assicurazione e' soggetta in Italia ad un continuo controllo che si
attua fin dalla sua nascita, ma tale controllo non concerne il
rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore, bensi' cerca di
garantire la solvibilita' delle imprese. L' A., inoltre, osserva che
il diritto del contratto di assicurazione mira, in linea generale, a
garantire l' interesse dell' impresa cercando di evitare ogni frode
dell' assicurato, mentre l' interesse di quest' ultimo e' scarsamente
protetto. Anche riguardo alla disciplina dei diritti dei creditori
dell' assicurato, nel diritto italiano, emerge la diversita' tra l'
assicurazione sulla vita e le altre. Per la prima e' fatto divieto di
sottoporre le somme dovute all' assicurato ad azione esecutiva o
cautelare, mentre e' permesso ne lle altre forme di assicurazioni di
persone.
| |