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142734
IDG820600483
82.06.00483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Meucci Mario
Sul dovere del lavoratore di consentire il controllo medico
nota a Trib. Genova 22 luglio 1981
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 11, pt. 1, pag. 2740-2742
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7447; D7705
Premesso che la conclusione cui il giudice giunge nella sentenza in commento e', a suo dire, perfettamente condivisibile, l' A. ritiene interessante approfondire la questione circa la riferibilita' dell' obbligo del lavoratore a consentire il controllo medico ex art. 5 l. 300/70 alle clausole generali che richiedono correttezza e buona fede nell' adempimento. Tali obblighi, secondo l' A. sussistono per il lavoratore anche se in malattia ed indipendentemente dall' autorizzazione ad uscire, fornita dal medico curante; cosicche' la permanenza in abitazione in base ad una concordata reperibilita' oraria non puo' assolutamente ritenersi contrastante con il dovere di cooperare alla pronta guarigione.
art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 1175 c.c. art. 1374 c.c. art. 2 comma 3 l. 29 febbraio 1980, n. 33 Cass. 4 aprile 1980, n. 2225 Cass. 5 maggio 1978, n. 2156
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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