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142738
IDG820600487
82.06.00487 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
I profili processuali e sostanziali della sentenza di invalidazione del licenziamento
nota a Cass. 3 luglio 1981, n. 4322 Cass. 2 luglio 1981, n. 4315
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 11, pt. 1, pag. 2522-2525
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D747; D763; D4192
Nel commento delle due sentenze in questione innanzitutto si constata come si sia consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale il requisito della liquidita' del credito contenuto nel titolo esecutivo sussiste tutte le volte che il credito stesso, pur non determinando esattamente l' ammontare, fornisce i dati certi e positivi, in base ai quali operare un calcolo matematico. Successivamente, l' A. nota che le due pronunzie affrontano giustamente il problema della qualificazione giuridica della sentenza di invalidazione del licenziamento, sin qui visto essenzialmente nell' ottica previdenziale. Nell' ambito dell' attenta analisi cui la giurisprudenza ha sottoposto l' art. 18 l. 300/70 e' possibile senz' altro riscontrare una concorde qualificazione preminentemente risarcitoria della penale prevista dal predetto articolo. L' accezione, pero', come rileva l' A., si presta contemporaneamente ad un significato esteso, cosi' come ad uno piu' circoscritto: vengono illustrate le due contrapposte tesi che ne derivano e precisati i rapporti che intercorrono tra le stesse e la pronuncia in esame.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 1382 c.c. art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153 Cass. 3 luglio 1981, n. 4322 Cass. 11 giugno 1979, n. 3289 art. 429 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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