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| IDG820600487 | |
| 82.06.00487 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papaleoni Marco
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| I profili processuali e sostanziali della sentenza di invalidazione
del licenziamento
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| nota a Cass. 3 luglio 1981, n. 4322
Cass. 2 luglio 1981, n. 4315
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 11, pt. 1, pag. 2522-2525
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D747; D763; D4192
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| Nel commento delle due sentenze in questione innanzitutto si constata
come si sia consolidato in giurisprudenza il principio secondo il
quale il requisito della liquidita' del credito contenuto nel titolo
esecutivo sussiste tutte le volte che il credito stesso, pur non
determinando esattamente l' ammontare, fornisce i dati certi e
positivi, in base ai quali operare un calcolo matematico.
Successivamente, l' A. nota che le due pronunzie affrontano
giustamente il problema della qualificazione giuridica della sentenza
di invalidazione del licenziamento, sin qui visto essenzialmente
nell' ottica previdenziale. Nell' ambito dell' attenta analisi cui la
giurisprudenza ha sottoposto l' art. 18 l. 300/70 e' possibile senz'
altro riscontrare una concorde qualificazione preminentemente
risarcitoria della penale prevista dal predetto articolo. L'
accezione, pero', come rileva l' A., si presta contemporaneamente ad
un significato esteso, cosi' come ad uno piu' circoscritto: vengono
illustrate le due contrapposte tesi che ne derivano e precisati i
rapporti che intercorrono tra le stesse e la pronuncia in esame.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 1382 c.c.
art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153
Cass. 3 luglio 1981, n. 4322
Cass. 11 giugno 1979, n. 3289
art. 429 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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