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| IDG820600488 | |
| 82.06.00488 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Airoldi Antonio
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| Interpretazioni varie su una convenzione d' assegno
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| nota a Cass. 17 giugno 1981, n. 3938
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 11, pt. 1, pag. 2537-2543
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31410
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| L' analisi operata dell' A. ha in comune con la sentenza commentata
l' ottica di base: condivide cioe' l' esigenza di identificare, prima
di tutto, la natura giuridica e la regolamentazione dei contratti
posti in essere dalle parti nell' ambito di una convenzione d'
assegno quale e' quella intercorrente tra I.C.C.R.I. (Istituto
Centrale Casse Risparmio Italiane), ed una Cassa di risparmio. Appare
successivamente necessario approfondire i motivi per i quali non
paiono accettabili le ricostruzioni del medesimo rapporto operate da
precedenti sentenze. Si possono cosi' trarre le conclusioni
conseguenti alle tesi sostenute: secondo l' A., non puo' affermarsi
la sussistenza di un rapporto di mandato intercorrente tra I.C.C.R.I.
e Casse di risparmio, cosicche' il rifiuto di una di queste ad
emettere assegni non potrebbe configurarsi come inadempimento
contrattuale; non solo: non essendo l' I.C.C.R.I. mandataria, e' da
escludersi anche che la Cassa di risparmio assuma la qualita' di
depositaria e debitrice per quanto riguarda l' importo riscosso dai
richiedenti di assegni. In conclusione, l' A. non ha che riconfermato
le scelte operate dalla sentenza in commento, la quale ha il pregio,
a suo dire, di aver imboccato la corretta via per la ricostruzione
della complessa situazione esaminata.
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| Cass. 10 dicembre 1970, n. 2623
Cass. 17 maggio 1976, n. 1737
art. 1714 c.c.
art. 6 comma 3 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
art. 3 comma 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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