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| IDG820600493 | |
| 82.06.00493 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Morgera Paola
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| Interruzione del lavoro per causa di forza maggiore e
regolamentazione collettiva
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| osservazione a Pret. Voghera 8 maggio 1981
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 3097-3098
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74; D712; D7446
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| L' A. esamina la sentenza Pret. di Voghera, sez. lav., 8 maggio 1981
secondo la quale il datore di lavoro non ha l' obbligo di
corrispondere al lavoratore la retribuzione nell' interruzione del
lavoro per causa di forza maggiore (come nel caso di sospensione di
energia elettrica) anche se la regolamentazione collettiva pone a suo
carico tale obbligo, qualora le interruzioni non superino nella
giornata 60 minuti complessivi. Secondo la Pretura la norma
collettiva va interpretata nel senso che le interruzioni non
impediscono all' azienda la facolta' di mettere in liberta' i
dipendenti e quindi liberarsi dall' obbligo della retribuzione. L' A.
non condivide tale decisione in quanto l' art. 4 contr. coll. naz. 16
luglio 1979 per l' industria metalmeccanica privata, disciplina
diversamente l' ipotesi di interruzione del lavoro di durata non
superiore ad un' ora (comma 1) da quelle di durata superiore (comma
2). A suo avviso quindi la Pretura ha illegittimamente equiparato le
due ipotesi in contrasto anche con quanto disposto dalla Cass. 29
novembre 1978, n. 5657 secondo cui quando un contr. coll. lav.
aziendale addossa il rischio della sospensione di lavoro al datore di
lavoro, questi ha l' obbligo di corrispondere l' adeguata
retribuzione ai lavoratori che abbiano posto la loro opera a
disposizione dell' azienda.
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| art. 1206 c.c.
art. 1218 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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