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142741
IDG820600493
82.06.00493 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morgera Paola
Interruzione del lavoro per causa di forza maggiore e regolamentazione collettiva
osservazione a Pret. Voghera 8 maggio 1981
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 3097-3098
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74; D712; D7446
L' A. esamina la sentenza Pret. di Voghera, sez. lav., 8 maggio 1981 secondo la quale il datore di lavoro non ha l' obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione nell' interruzione del lavoro per causa di forza maggiore (come nel caso di sospensione di energia elettrica) anche se la regolamentazione collettiva pone a suo carico tale obbligo, qualora le interruzioni non superino nella giornata 60 minuti complessivi. Secondo la Pretura la norma collettiva va interpretata nel senso che le interruzioni non impediscono all' azienda la facolta' di mettere in liberta' i dipendenti e quindi liberarsi dall' obbligo della retribuzione. L' A. non condivide tale decisione in quanto l' art. 4 contr. coll. naz. 16 luglio 1979 per l' industria metalmeccanica privata, disciplina diversamente l' ipotesi di interruzione del lavoro di durata non superiore ad un' ora (comma 1) da quelle di durata superiore (comma 2). A suo avviso quindi la Pretura ha illegittimamente equiparato le due ipotesi in contrasto anche con quanto disposto dalla Cass. 29 novembre 1978, n. 5657 secondo cui quando un contr. coll. lav. aziendale addossa il rischio della sospensione di lavoro al datore di lavoro, questi ha l' obbligo di corrispondere l' adeguata retribuzione ai lavoratori che abbiano posto la loro opera a disposizione dell' azienda.
art. 1206 c.c. art. 1218 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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