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142750
IDG820600512
82.06.00512 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Alessandro Floriano
Amministratore di societa' di capitali e potere di rappresentanza cambiaria
nota a Trib. Roma 24 marzo 1981
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 3072-3076
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203; D3140
L' A. esamina la sentenza Trib. di Roma 24 marzo 1981 secondo la quale sussisterebbe un contrasto tra la disciplina prevista dall' art. 12 l. cambiaria (per il quale la facolta' generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente a meno che non sia diversamente disposto nell' atto di rappresentanza) e quanto disposto dall' art. 2384 c.c. (che vuole inopponibili ai terzi, salvo il dolo di costoro, le limitazioni anche pubblicate, al potere di rappresentanza degli amministratori di societa' di capitali) cosi' modificato dalla l. 29 dicembre 1969, n. 1127. Il Tribunale, data l' incompatibilita' delle due disposizioni, individua nella regola cambiaria la norma prevalente ed afferma l' inefficacia, nei confronti di societa' di capitali, delle cambiali emesse a suo nome dagli amministratori, in presenza di un divieto statutario di compimento di tali atti senza l' autorizzazione dell' assemblea dei soci. L' A. non condivide tale tesi e sottolinea l' assoluta mancanza di contrasto tra le due norme citate; l' ipotesi prevista dall' art. 12 l. cambiaria non potrebbe verificarsi per l' amministratore di societa' di capitali in quanto il principio dei pieni poteri legali introdotto dall' art. 2384 c.c., preclude alla societa' la possibilita' di sottrarre all' amministratore, al quale e' conferita la rappresentanza, il potere di sottoscrivere cambiali.
art. 2384 c.c. r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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