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| IDG820600512 | |
| 82.06.00512 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Alessandro Floriano
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| Amministratore di societa' di capitali e potere di rappresentanza
cambiaria
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| nota a Trib. Roma 24 marzo 1981
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 3072-3076
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312203; D3140
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| L' A. esamina la sentenza Trib. di Roma 24 marzo 1981 secondo la
quale sussisterebbe un contrasto tra la disciplina prevista dall'
art. 12 l. cambiaria (per il quale la facolta' generale di obbligarsi
in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di
obbligarsi cambiariamente a meno che non sia diversamente disposto
nell' atto di rappresentanza) e quanto disposto dall' art. 2384 c.c.
(che vuole inopponibili ai terzi, salvo il dolo di costoro, le
limitazioni anche pubblicate, al potere di rappresentanza degli
amministratori di societa' di capitali) cosi' modificato dalla l. 29
dicembre 1969, n. 1127. Il Tribunale, data l' incompatibilita' delle
due disposizioni, individua nella regola cambiaria la norma
prevalente ed afferma l' inefficacia, nei confronti di societa' di
capitali, delle cambiali emesse a suo nome dagli amministratori, in
presenza di un divieto statutario di compimento di tali atti senza l'
autorizzazione dell' assemblea dei soci. L' A. non condivide tale
tesi e sottolinea l' assoluta mancanza di contrasto tra le due norme
citate; l' ipotesi prevista dall' art. 12 l. cambiaria non potrebbe
verificarsi per l' amministratore di societa' di capitali in quanto
il principio dei pieni poteri legali introdotto dall' art. 2384 c.c.,
preclude alla societa' la possibilita' di sottrarre all'
amministratore, al quale e' conferita la rappresentanza, il potere di
sottoscrivere cambiali.
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| art. 2384 c.c.
r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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