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142767
IDG821200002
82.12.00002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Quaranta Alfonso
Notazioni di raccordo tra giurisprudenza del Consiglio di Stato e giurisprudenza dei TAR
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 669-678
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18232; D18233
L' A. esamina la giurisprudenza degli organi di giustizia amminstrativa pubblicata nel marzo del 1981: le pronunce di maggior interesse sono quelle relative alla materia urbanistica. Con sent. n. 246 del 10.3.81 la IV sezione del C. Stato ha precisato che le osservazioni dei privati al P.R.G. costituiscono una collaborazione alla formazione del piano, a la loro reiezione non necessita di motivazioni particolari. Il Comune deve invece motivare le scelte urbanistiche che abbiano formato oggetto di piani di lottizzazione. L' A. segnala inoltre la sent. n. 251 del 17.3.81 con cui e' stata dichiarata ammissibile la sospensione del processo amministrativo per pendenza di querela di falso nei confronti del ricorso giurisdizionale, se i sottoscrittori siano incorsi in errore sulla sua natura giuridica e sugli effetti, e la sent. n. 279 del 24.3.81, in tema di impugnabilita' di atti amminitrativi a contenuto generale, quali i regolamenti. In materia urbanistica merita essere ricordata anche la sent. del TAR Liguria n. 537 del 13.11.80 in tema di piani per gli insediamenti produttivi: si afferma che il dimensionamento del P.I.P. deve essere condotto con criteri che giustifichino le previsioni programmaticbe perche' sia possibile il controllo delle ipotesi di insediamento, mentre la motivazione delle soluzioni urbanistiche puo' essere sintetica e integrarsi con l' insieme degli elaborati allegati al piano.
Cons. Stato sez. IV 10 marzo 1981, n. 246 Cons. Stato 17 marzo 1981, n. 251 Cons. Stato 24 marzo 1981, n. 279 TAR LI 13 novembre 1980, n. 537
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