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| IDG821200002 | |
| 82.12.00002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Quaranta Alfonso
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| Notazioni di raccordo tra giurisprudenza del Consiglio di Stato e
giurisprudenza dei TAR
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 669-678
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18232; D18233
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| L' A. esamina la giurisprudenza degli organi di giustizia
amminstrativa pubblicata nel marzo del 1981: le pronunce di maggior
interesse sono quelle relative alla materia urbanistica. Con sent. n.
246 del 10.3.81 la IV sezione del C. Stato ha precisato che le
osservazioni dei privati al P.R.G. costituiscono una collaborazione
alla formazione del piano, a la loro reiezione non necessita di
motivazioni particolari. Il Comune deve invece motivare le scelte
urbanistiche che abbiano formato oggetto di piani di lottizzazione.
L' A. segnala inoltre la sent. n. 251 del 17.3.81 con cui e' stata
dichiarata ammissibile la sospensione del processo amministrativo per
pendenza di querela di falso nei confronti del ricorso
giurisdizionale, se i sottoscrittori siano incorsi in errore sulla
sua natura giuridica e sugli effetti, e la sent. n. 279 del 24.3.81,
in tema di impugnabilita' di atti amminitrativi a contenuto generale,
quali i regolamenti. In materia urbanistica merita essere ricordata
anche la sent. del TAR Liguria n. 537 del 13.11.80 in tema di piani
per gli insediamenti produttivi: si afferma che il dimensionamento
del P.I.P. deve essere condotto con criteri che giustifichino le
previsioni programmaticbe perche' sia possibile il controllo delle
ipotesi di insediamento, mentre la motivazione delle soluzioni
urbanistiche puo' essere sintetica e integrarsi con l' insieme degli
elaborati allegati al piano.
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| Cons. Stato sez. IV 10 marzo 1981, n. 246
Cons. Stato 17 marzo 1981, n. 251
Cons. Stato 24 marzo 1981, n. 279
TAR LI 13 novembre 1980, n. 537
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