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142772
IDG821200015
82.12.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piga Franco
Attivita' di alta amministrazione e controllo giurisdizionale
nota a Cons. Stato sez. IV 14 aprile 1981, n. 340
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 5, pt. 1, pag. 849-851
D1407; D15307
Con le decisioni n. 792 e 793 del 18 giugno - 9 luglio 1980 il Tribunale Amministrativo del Lazio annullava il provvedimento governativo di nomina ad Avvocato generale dello Stato di una persona non apprtenente all' Avvocatura. Secondo il TAR tale nomina non sarebbe stata preceduta da un giudizio di impromovibilita' alla carica dei candidati interni, come stabilito dall' ordinamento vigente (r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 28 e 30). Il Consiglio di Stato, dopo aver affermato che l' atto di nomina dell' Avvocato generale dello Stato non costituisce atto politico ma atto di alta amministrazione, annullava la decisione del Tribunale Amministrativo Lazio, non ritenendo possibile ricavare dagli art. 28 e 30 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 una preferenza del sistema di nomina interna su quello di nomina esterna. Ad avviso dell' A. dalla sentenza del Consiglio di Stato si possono ricavare importanti precisazioni in merito al problema del controllo giurisdizionale sull' attivita' discrezionale del Governo, che deve potersi estendere alle piu' importanti e delicate attivita' in modo da poter sottoporre anche l' esercizio di funzioni politiche, che possono esprimersi in atti di alta amministrazione, ad un controllo di legittimita'.
art. 28 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 art. 30 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
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