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| IDG821200015 | |
| 82.12.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Piga Franco
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| Attivita' di alta amministrazione e controllo giurisdizionale
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| nota a Cons. Stato sez. IV 14 aprile 1981, n. 340
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 5, pt. 1, pag. 849-851
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| D1407; D15307
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| Con le decisioni n. 792 e 793 del 18 giugno - 9 luglio 1980 il
Tribunale Amministrativo del Lazio annullava il provvedimento
governativo di nomina ad Avvocato generale dello Stato di una persona
non apprtenente all' Avvocatura. Secondo il TAR tale nomina non
sarebbe stata preceduta da un giudizio di impromovibilita' alla
carica dei candidati interni, come stabilito dall' ordinamento
vigente (r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 28 e 30). Il Consiglio di
Stato, dopo aver affermato che l' atto di nomina dell' Avvocato
generale dello Stato non costituisce atto politico ma atto di alta
amministrazione, annullava la decisione del Tribunale Amministrativo
Lazio, non ritenendo possibile ricavare dagli art. 28 e 30 del r.d.
30 ottobre 1933 n. 1611 una preferenza del sistema di nomina interna
su quello di nomina esterna. Ad avviso dell' A. dalla sentenza del
Consiglio di Stato si possono ricavare importanti precisazioni in
merito al problema del controllo giurisdizionale sull' attivita'
discrezionale del Governo, che deve potersi estendere alle piu'
importanti e delicate attivita' in modo da poter sottoporre anche l'
esercizio di funzioni politiche, che possono esprimersi in atti di
alta amministrazione, ad un controllo di legittimita'.
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| art. 28 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
art. 30 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
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