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| IDG821200016 | |
| 82.12.00016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Marco Ignazio
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| In tema di riliquidazione della pensione del militare richiamato: una
questione di legittimita' costituzionale del comma I, art. 57, t.u.
n. 1092 del 1973
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| nota a C. Conti, sez. IV pens. mil. 19 ottobre 1979, n. 55554
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 5, pt. 1, pag. 992-993
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15401; D18684
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| L' art. 57, comma 1, d.p.r. n. 1092 del 1973 stabilisce che i
militari richiamati in servizio hanno diritto, all' atto del
ricollocamento in congedo; alla riliquidazione della pensione in
relazione al nuovo periodo prestato; precisa inoltre che se il
richiamo in servizio ha avuto la durata di "almeno un anno intero",
si deve tener conto, ai fini della riliquidazione, dell' ultimo
stipendio percepito. A questo riguardo la norma non indica se l' anno
di servizio richiesto deve essere ininterrotto e continuativo oppure
formato anche da brevi periodi di richiamo, singolarmente inferiori,
ma cumulativamente superiori ad un anno. L' A., prendendo spunto da
una sentenza della Corte dei Conti che aveva optato per la prima
interpretazione della norma cit., solleva dei dubbi sulla
legittimita' costituzionale dell' art. 57, comma 1, d.p.r. n. 1092
del 1973 per contrasto con il principio di uguaglianza e con l' art.
36 Cost. che stabilisce il principio della proporzionalita' tra
retribuzione e quantita' e qualita' del lavoro svolto. L' art. 57,
comma 1, introdurrebbe infatti, secondo l' A., una disparita' di
trattamento tra i militari richiamati in servizio per almeno un anno
e i militari i quali siano stati invece richiamati per piu' di una
volta, ognuno per periodi inferiori ad un anno, ma complessivamente
superiore a detto lasso di tempo.
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| art. 57 comma 1 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092
art. 3 Cost.
art. 36 Cost.
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