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142773
IDG821200016
82.12.00016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Marco Ignazio
In tema di riliquidazione della pensione del militare richiamato: una questione di legittimita' costituzionale del comma I, art. 57, t.u. n. 1092 del 1973
nota a C. Conti, sez. IV pens. mil. 19 ottobre 1979, n. 55554
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 5, pt. 1, pag. 992-993
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15401; D18684
L' art. 57, comma 1, d.p.r. n. 1092 del 1973 stabilisce che i militari richiamati in servizio hanno diritto, all' atto del ricollocamento in congedo; alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo periodo prestato; precisa inoltre che se il richiamo in servizio ha avuto la durata di "almeno un anno intero", si deve tener conto, ai fini della riliquidazione, dell' ultimo stipendio percepito. A questo riguardo la norma non indica se l' anno di servizio richiesto deve essere ininterrotto e continuativo oppure formato anche da brevi periodi di richiamo, singolarmente inferiori, ma cumulativamente superiori ad un anno. L' A., prendendo spunto da una sentenza della Corte dei Conti che aveva optato per la prima interpretazione della norma cit., solleva dei dubbi sulla legittimita' costituzionale dell' art. 57, comma 1, d.p.r. n. 1092 del 1973 per contrasto con il principio di uguaglianza e con l' art. 36 Cost. che stabilisce il principio della proporzionalita' tra retribuzione e quantita' e qualita' del lavoro svolto. L' art. 57, comma 1, introdurrebbe infatti, secondo l' A., una disparita' di trattamento tra i militari richiamati in servizio per almeno un anno e i militari i quali siano stati invece richiamati per piu' di una volta, ognuno per periodi inferiori ad un anno, ma complessivamente superiore a detto lasso di tempo.
art. 57 comma 1 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 art. 3 Cost. art. 36 Cost.
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