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| IDG821200019 | |
| 82.12.00019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fiorentin Flavio
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| La deroga alla normativa urbanistica locale nell' ordinamento vigente
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| Trib. amm. reg., an. 7 (1981), fasc. 9, pt. 2B, pag. 249-255
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| D18239; D18238
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| Premesso che l' art. 41 quater della legge n. 1150/1970, inserito con
l' art. 16 della legge n. 765/1967, che regola l' istituto della
deroga agli strumenti urbanistici, ha carattere speciale rispetto
alla norma generale di cui all' art. 4 della legge n. 10/1977, che
sancisce l' obbligo di conformita', l' A. ritiene che esso sopravviva
a qualsiasi norma generale sopravvenuta (lex specialis per generalem
non derogatur). Traccia quindi l' iter legislativo dell' istituto
giuridico delle licenze in deroga, precisando che si ha deroga
"propriamente detta" quando l' Amministrazione e' autorizzata a non
attenersi ai limiti stabiliti nella normativa generale o speciale in
base a valutazioni discrezionali riferite a casi singoli. Ricorda poi
come l' art. 3 della legge n. 1357/1955 richieda quale presupposto
giuridico per la concessione della deroga che quest' ultima sia
prevista in norme di regolamento edilizio o di attuazione dei piani
regolatori, precisando quindi quali siano le previsioni e le norme
suscettibili di deroga, quali i presupposti di fatto, e quale la
procedura per il conseguimento della deroga. L' A. conclude
accennando alla questione circa la competenza alla deroga (di norma
demendata al Sindaco) nel caso di opere statali o di opere pubbliche
su aree demaniali, trattando pure brevemente del problema preliminare
all' argomento precedente e cioe' se le costruzioni eseguite
direttamente dallo Stato siano o meno attualmente soggette all'
obbligo della concessione edilizia.
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| art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 3 l. 21 dicembre 1955, n. 1357
art. 16 l. 6 agosto 1967, n. 765
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