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142776
IDG821200019
82.12.00019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiorentin Flavio
La deroga alla normativa urbanistica locale nell' ordinamento vigente
Trib. amm. reg., an. 7 (1981), fasc. 9, pt. 2B, pag. 249-255
D18239; D18238
Premesso che l' art. 41 quater della legge n. 1150/1970, inserito con l' art. 16 della legge n. 765/1967, che regola l' istituto della deroga agli strumenti urbanistici, ha carattere speciale rispetto alla norma generale di cui all' art. 4 della legge n. 10/1977, che sancisce l' obbligo di conformita', l' A. ritiene che esso sopravviva a qualsiasi norma generale sopravvenuta (lex specialis per generalem non derogatur). Traccia quindi l' iter legislativo dell' istituto giuridico delle licenze in deroga, precisando che si ha deroga "propriamente detta" quando l' Amministrazione e' autorizzata a non attenersi ai limiti stabiliti nella normativa generale o speciale in base a valutazioni discrezionali riferite a casi singoli. Ricorda poi come l' art. 3 della legge n. 1357/1955 richieda quale presupposto giuridico per la concessione della deroga che quest' ultima sia prevista in norme di regolamento edilizio o di attuazione dei piani regolatori, precisando quindi quali siano le previsioni e le norme suscettibili di deroga, quali i presupposti di fatto, e quale la procedura per il conseguimento della deroga. L' A. conclude accennando alla questione circa la competenza alla deroga (di norma demendata al Sindaco) nel caso di opere statali o di opere pubbliche su aree demaniali, trattando pure brevemente del problema preliminare all' argomento precedente e cioe' se le costruzioni eseguite direttamente dallo Stato siano o meno attualmente soggette all' obbligo della concessione edilizia.
art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 3 l. 21 dicembre 1955, n. 1357 art. 16 l. 6 agosto 1967, n. 765
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