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142778
IDG821200021
82.12.00021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Albisinni Giovanni
La concessione "ad aedificandum"
nota a C. Cost. 25-30 gennaio 1980, n. 5
Trib. amm. reg., an. 7 (1981), fasc. 9, pt. 2C, pag. 257-265
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1822; D18238
L' A. prende lo spunto da una massima tratta dalla sentenza della Corte Costituzionale citata in epigrafe, per svolgere alcune considerazioni circa la concessione "ad aedificandum". In tale massima la Corte Costituzionale interpreta la nuova normativa, costituita per l' edificazione con la legge n. 10 del 1977, affermando, in sintesi, che il diritto di edificare continua ad inerire alla proprieta', anche se di esso sono stati compressi e limitati portata e contenuto; pertanto la concessione ad edificare non e' attributiva di diritti nuovi, ma presuppone facolta' preesistenti, non adempie a funzione sostanzialmente diversa da quella dell' antica licenza. L' A. non ritiene esatta tale interpretazione, e, dopo aver richiamato varie opinioni espresse da alcuni giuristi circa lo jus aedificandi, osserva che il termine concessione ha un preciso significato tecnico-giuridico: il provvedimento relativo importa trasferimento di un diritto della Pubblica Amministrazione concedente, che ne sia titolare, al concessionario, appure importa costituzione da parte della Pubblica Amministrazione di un diritto a favore del concessionario. Osserva poi che nel caso si tratta di una concessione tipicamente costitutiva, perche' nessuna legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione concedente il potere di edificare e non puo' trasferirsi ad altri un diritto che non si abbia; pertanto non ritiene esatto dire che nel sistema vigente lo jus aedificandi continua ad inerire alla proprieta', se non come attributo connaturale, certo sotto un piu' limitato profilo, cioe' quello che il proprietario (o il titolare di altro diritti reale), e' legittimato a costruire o a permettere ad altri di costruire. Svolge infine alcune considerazioni circa la determinazione della indennita' di espropriazione, oggetto pure della sentenza in epigrafe, nei confronti dello ius aedificandi, rilevando che del valore della edificabilita' non potra' tenersere conto prima che lo jus aedificandi sia stato concesso dalla pubblica autorita'.
l. 28 gennaio 1977, n. 10
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