| L' A. pone a raffronto i sistemi esistenti per il conferimento della
promozione nella scuola media inferiore ed in quella superiore,
osservando preliminarmente che circa la promozione vige ancora l'
art. 82 del r.d. n. 1054 del 1923, per cui e' promosso l' alunno se
si puo' riscontrare che non abbia ricevuto alcun voto inferiore a sei
decimi nelle varie discipline. Osserva pero' che in effetti non e'
avvenuto mai e mai avviene di fatto in questo modo; il procedimento
che di fatto si segue e che trova fondamento in una importante
circolare ministeriale, la n. 001/1971, prevede che la decisione
circa la promozione non discenda dai voti assegnati, ma, al
contrario, l' assegnazione dei voti segua e possa anche essere
strettamente determinata dalla decisione sulla promozione o no.
Pertanto si chiede perche' non si dia veste di legge a quanto
prescrive la circolare, dato che il metodo da essa indicato e' quello
di fatto seguito. Osserva infine che tutto cio' vale per la scuola
media superiore e non per la scuola media inferiore, a seguito della
introduzione in quest' ultima della "scheda personale". Pone quindi
in rilievo la differenza esistente nei due ordini di scuola: i
risultati globali degli scrutini, con voti numerici, per le singole
materie, vengono resi pubblici nella media superiore; per la media
inferiore invece il quadro degli scrutini si limita a registrare gli
idonei ed i non idonei, accompagnato pero' da una scheda personale
per ciascun allievo nella quale ciascun docente puo' dire
effettivamente come la pensa a proposito di tale allievo.
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