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142779
IDG821200022
82.12.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gilardoni Giovanni
Aspetti giuridici della promozione nella scuola media inferiore e superiore
Riv. giur. scuola, an. 20 (1981), fasc. 4-5, pag. 701-706
D184
L' A. pone a raffronto i sistemi esistenti per il conferimento della promozione nella scuola media inferiore ed in quella superiore, osservando preliminarmente che circa la promozione vige ancora l' art. 82 del r.d. n. 1054 del 1923, per cui e' promosso l' alunno se si puo' riscontrare che non abbia ricevuto alcun voto inferiore a sei decimi nelle varie discipline. Osserva pero' che in effetti non e' avvenuto mai e mai avviene di fatto in questo modo; il procedimento che di fatto si segue e che trova fondamento in una importante circolare ministeriale, la n. 001/1971, prevede che la decisione circa la promozione non discenda dai voti assegnati, ma, al contrario, l' assegnazione dei voti segua e possa anche essere strettamente determinata dalla decisione sulla promozione o no. Pertanto si chiede perche' non si dia veste di legge a quanto prescrive la circolare, dato che il metodo da essa indicato e' quello di fatto seguito. Osserva infine che tutto cio' vale per la scuola media superiore e non per la scuola media inferiore, a seguito della introduzione in quest' ultima della "scheda personale". Pone quindi in rilievo la differenza esistente nei due ordini di scuola: i risultati globali degli scrutini, con voti numerici, per le singole materie, vengono resi pubblici nella media superiore; per la media inferiore invece il quadro degli scrutini si limita a registrare gli idonei ed i non idonei, accompagnato pero' da una scheda personale per ciascun allievo nella quale ciascun docente puo' dire effettivamente come la pensa a proposito di tale allievo.
art. 82 r.d. 6 maggio 1923, n. 1054
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