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142783
IDG821200027
82.12.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzeo Arturo
Dispensa per incapacita' di docenti non di ruolo
Riv. giur. scuola, an. 20 (1981), fasc. 4-5, pag. 531-534
D18453; D14316
L' A. prende occasione da una sentenza del Tribunale amministrtivo della regione Marche (n. 252 del 6 settembre 1979) per svolgere alcune considerazioni circa l' interpretazione dell' art. 112 del d.p.r. n. 417 del 1974. Rileva che stando al testo parrebbe che l' art. 112 citato attribuisca al Provveditore agli studi il potere di disporre la dispensa dal servizio di un docente, solo sentendo il parere, non vincolante, del Consiglio Scolastico. Il Tribunale Amministrativo ha invece dato una diversa interpretazione del succitato articolo, con la quale l' A. concorda. Infatti a giudizio ddi detto Tribunale l' art. 112 in questione e' di manifesta derivazione dell' art. 129 del testo unico sullo stato civile dei dipendenti dello Stato: l' art. 129 stabilisce che l' impiegato proposto per la dispensa deve avere termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni, e tale disposizione costituisce una regola procedimentale valida per "tutti" i dipendenti statali e quindi e' da considerarsi come un principio di carattere generale. L' A. conclude osservando che il provvedimento prettamente discrezionale adottato dal Provveditore per la dispensa per incapacita' di un docente non di ruolo non ha natura disciplinare e puo' essere impugnato per motivi di legittimita', non pero' per motivi di merito, dato che compete all' Amministrazione l' apprezzamento del rendimento didattico dell' insegnante.
art. 129 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 112 d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 TAR MA 6 settembre 1979, n. 252
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