| 142783 | |
| IDG821200027 | |
| 82.12.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Mazzeo Arturo
| |
| Dispensa per incapacita' di docenti non di ruolo
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. giur. scuola, an. 20 (1981), fasc. 4-5, pag. 531-534
| |
| | |
| D18453; D14316
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. prende occasione da una sentenza del Tribunale amministrtivo
della regione Marche (n. 252 del 6 settembre 1979) per svolgere
alcune considerazioni circa l' interpretazione dell' art. 112 del
d.p.r. n. 417 del 1974. Rileva che stando al testo parrebbe che l'
art. 112 citato attribuisca al Provveditore agli studi il potere di
disporre la dispensa dal servizio di un docente, solo sentendo il
parere, non vincolante, del Consiglio Scolastico. Il Tribunale
Amministrativo ha invece dato una diversa interpretazione del
succitato articolo, con la quale l' A. concorda. Infatti a giudizio
ddi detto Tribunale l' art. 112 in questione e' di manifesta
derivazione dell' art. 129 del testo unico sullo stato civile dei
dipendenti dello Stato: l' art. 129 stabilisce che l' impiegato
proposto per la dispensa deve avere termine per presentare, ove
creda, le proprie osservazioni, e tale disposizione costituisce una
regola procedimentale valida per "tutti" i dipendenti statali e
quindi e' da considerarsi come un principio di carattere generale. L'
A. conclude osservando che il provvedimento prettamente discrezionale
adottato dal Provveditore per la dispensa per incapacita' di un
docente non di ruolo non ha natura disciplinare e puo' essere
impugnato per motivi di legittimita', non pero' per motivi di merito,
dato che compete all' Amministrazione l' apprezzamento del rendimento
didattico dell' insegnante.
| |
| art. 129 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
art. 112 d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417
TAR MA 6 settembre 1979, n. 252
| |
| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
| |