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142791
IDG821200035
82.12.00035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a TAR SA 18 luglio 1979, n. 246
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 5, pt. 3, pag. 310-312
D15306; D15305
La sentenza annotata afferma il principio che il giudice amministrativo, adito per ottenere l' ottemperanza a precedente giudicato da parte di amministrazione pubblica inadempiente, puo' provvedere direttamente alla nomina del commissario ad acta, in quanto quest' ultimo, secondo una consolidata opinione, agisce come longa manus del giudice, e, come tale, e' da considerarsi un organo giurisdizionale. Pertanto, nella fattispecie, essendo risultato inerte anche l' autorita' che in prima istanza doveva provvedere alla nomina del commissario, il giudice amministrativo provvede direttamente e rimette gli atti alla Procura della Repubblica competente e alla Corte dei Conti per eventuali giudizi di responsabilita' penale o contabile amministrativa. L' A. riporta numerosa giurisprudenza conforme al principio affermato dalla sentenza.
TAR LA sez. IV 26 genanio 1977, n. 21 Cons. Stato ad. plen. 14 luglio 1978, n. 23
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