| La sentenza annotata afferma il principio che il dipendente statale
che partecipa, su nomina dell' Amministrazione, al collaudo di opere
pubbliche, quale membro di una Commissione, ha diritto ad un compenso
particolare oltre alla normale retribuzione: e cio', nonostante che
viga, per i dipendenti statali, l' art. 50 del d.p.r. 30 giugno 1972
n. 748, che stabilisce il divieto di corrispondere ai dipendenti
statali ulteriori indennita' o compensi per incarichi che siano "in
connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in
rappresentanza dell' Amministrazione di provenienza". Infatti la
sentenza argomenta che il sopracitato articolo e' parte di un atto
normativo delegato e non puo' essere interpretato estensivamente
rispetto alla legge di delega. Per cui, secondo un' interpretazione
piu' corretta, debbono essere considerate non retribuibili solo gli
atti di ufficio, magari eccezionali o speciali, ma comunque sempre
connessi direttamente con la funzione di dirigente: e tali non
risultano essere gli incarichi che derivano da particolare atto di
nomina effettuato con decreto, come e' appunto il far parte, come
membro, di commissione. L' A. riporta numerosa giurisprudenza
conforme che, pur sostenendo il principio dell' onnicompresivita'
della retribuzione, in numerose sentenze e in molti casi particolari
(tra cui, per esempio, quello dell' insegnamento universitario) ha
stabilito la legittimita' del compenso ulteriore nei confronti della
normale retribuzione.
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