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142792
IDG821200037
82.12.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota TAR LA sez. I 21 maggio 1980, n. 552
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 6, pt. 3, pag. 349-353
D14315
La sentenza annotata afferma il principio che il dipendente statale che partecipa, su nomina dell' Amministrazione, al collaudo di opere pubbliche, quale membro di una Commissione, ha diritto ad un compenso particolare oltre alla normale retribuzione: e cio', nonostante che viga, per i dipendenti statali, l' art. 50 del d.p.r. 30 giugno 1972 n. 748, che stabilisce il divieto di corrispondere ai dipendenti statali ulteriori indennita' o compensi per incarichi che siano "in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell' Amministrazione di provenienza". Infatti la sentenza argomenta che il sopracitato articolo e' parte di un atto normativo delegato e non puo' essere interpretato estensivamente rispetto alla legge di delega. Per cui, secondo un' interpretazione piu' corretta, debbono essere considerate non retribuibili solo gli atti di ufficio, magari eccezionali o speciali, ma comunque sempre connessi direttamente con la funzione di dirigente: e tali non risultano essere gli incarichi che derivano da particolare atto di nomina effettuato con decreto, come e' appunto il far parte, come membro, di commissione. L' A. riporta numerosa giurisprudenza conforme che, pur sostenendo il principio dell' onnicompresivita' della retribuzione, in numerose sentenze e in molti casi particolari (tra cui, per esempio, quello dell' insegnamento universitario) ha stabilito la legittimita' del compenso ulteriore nei confronti della normale retribuzione.
art. 50 d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748 C. Conti 17 gennaio 1980, n. 1027
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