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142793
IDG821200038
82.12.00038 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo C.E.
Nota a TAR UM 21 marzo 1980 n. 26 TAR CA 12 marzo 1980 n. 201
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 6, pt. 3, pag. 353-358
D14315
La prima sentenza annotata afferma il principio che il reintegro nel primo posto in graduatoria per incarico di insegnamento, per annullamento in sede gerarchica del provvedimento di approvazione, comporta non solo effetti giuridici di carriera, ma anche eocnomici, nel senso che il danneggiato deve percepire la retribuzione fin dall' inizio dell' incarico, anche se, per motivi a lui non imputabili, ha preso servizio tardivamente. La seconda sentenza annotata conferma il principio sopra riportato, inserendo tuttavia l' argomentazione nel giudizio di ottemperanza (annullamento giurisdizionale), nel senso che l' atto che ottempera all' annullamento di una graduatoria deve operare un reintegro totale del danneggiato non solo agli effetti giuridici, ma anche a quelli economici. L' A. riporta numerosa giurisprudenza conforme, anche se rileva che ve n' e' anche numerosa contraria, e mette in evidenza il pregio della decisione del Cons. Stato Sez. V 28 luglio 1978 n. 994, che entra nei particolari di fattispecie (sempre in relazione a graduatoria).
Cons. Stato sez. IV 28 luglio 1978, n. 994
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