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142795
IDG821200041
82.12.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cons. Stato ad. plen. 10 aprile 1981
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 425-427
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1424; D1220
Nella decisione annotata si affermano tre principi ampiamente consolidati relativi ai controlli e precisamente: 1) La sottoposizione a controllo degli atti amministrativi dei Comuni e' necessaria per la loro efficacia: principio che sembrerebbe ovvio se non fosse che, per le deliberazioni regionali, si e' affermata la tesi che debbano essere sottoposti a controllo anche gli atti deliberativi del Presidente della Giunta e quindi, contrapposta, la tesi che il controllo non e' requisito di efficacia dell' atto. 2) Non esiste piu' il termine di 8 giorni per l' inoltro dell' atto al Comitato di controllo in quanto l' art.: 97 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e' stato sostituito con gli artt. 59 e 60 della legge 10/2/1953 n. 62, che non prevedono alcun termine. 3) E' legittimo l' atto di controllo negativo (nella specie, diniego di visto di esecutivita' ad un contratto comunale) basato su una pluralita' di motivi, di cui alcuni infondati: basta infatti, per annullare l' atto che uno dei motivi sia fondato, purche' non connesso con altri infondati. L' A. commenta le massime della decisione senza pronunciarsi su questioni o pacifiche o in via di chiarimento; riporta comunque numerosa giurisprudenza.
art. 97 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 art. 59 l. 10 febbraio 1953, n. 62 art. 60 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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