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| IDG821200041 | |
| 82.12.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cons. Stato ad. plen. 10 aprile 1981
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 425-427
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1424; D1220
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| Nella decisione annotata si affermano tre principi ampiamente
consolidati relativi ai controlli e precisamente: 1) La
sottoposizione a controllo degli atti amministrativi dei Comuni e'
necessaria per la loro efficacia: principio che sembrerebbe ovvio se
non fosse che, per le deliberazioni regionali, si e' affermata la
tesi che debbano essere sottoposti a controllo anche gli atti
deliberativi del Presidente della Giunta e quindi, contrapposta, la
tesi che il controllo non e' requisito di efficacia dell' atto. 2)
Non esiste piu' il termine di 8 giorni per l' inoltro dell' atto al
Comitato di controllo in quanto l' art.: 97 del r.d. 3 marzo 1934, n.
383 e' stato sostituito con gli artt. 59 e 60 della legge 10/2/1953
n. 62, che non prevedono alcun termine. 3) E' legittimo l' atto di
controllo negativo (nella specie, diniego di visto di esecutivita' ad
un contratto comunale) basato su una pluralita' di motivi, di cui
alcuni infondati: basta infatti, per annullare l' atto che uno dei
motivi sia fondato, purche' non connesso con altri infondati. L' A.
commenta le massime della decisione senza pronunciarsi su questioni o
pacifiche o in via di chiarimento; riporta comunque numerosa
giurisprudenza.
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| art. 97 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
art. 59 l. 10 febbraio 1953, n. 62
art. 60 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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