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| IDG821200044 | |
| 82.12.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a TAR LA 13 ottobre 1980, n. 882
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 466-470
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| D15302; D18302; D15302
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| L' assunto fondamentale della sentenza in questione e' ormai
pacificamente nella giurisprudenza piu' recente, in quanto non sembra
piu' attendibile ai piu' l' opinione che fa dell' ordinamento
sportivo e in particolare delle Federazioni affiliate al CONI, un
ordinamento separato da quello statale e quindi non appartenente alla
Pubblica Amministrazione: semmai in parte nuove risultano le
conseguenze che il giudice trae da tale assunto: infatti dalle
premesse, cioe' dalla natura pubblicistica del CONI e dalla
considerazione che le Federazioni sono organi di quest' ultimo, si
fanno discendere conseguenze che, anche per i ricorsi "normali" non
sempre sono state accettate in giurisprudenza. In particolare si
sostiene: che e' ritualmente notificato alla Federazione Italiana
Giuoco Calcio, il ricorso di un affiliato alla Federazione stessa,
contro la decisione della C.A.F., anche se il ricorso non viene
portato a conoscenza della C.A.F. medesima; che i rapporti arbitrali
sono atti pubblici e che le sanzioni conseguenti, purche' seguano le
prescritte procedure, sono legittime e devono essere impugnate
secondo le modalita' previste per gli atti amministrativi; infine che
i motivi di ricorso giurisdizionale sono inammissibili, se prima non
contenuti nel ricorso amministrativo alla C.A.F.. L' A. mette in
evidenza le novita' contenute nella sentenza e riporta numerosa
giurisprudenza.
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| TAR LA 22 ottobre 1979, n. 680
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