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142798
IDG821200044
82.12.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a TAR LA 13 ottobre 1980, n. 882
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 466-470
D15302; D18302; D15302
L' assunto fondamentale della sentenza in questione e' ormai pacificamente nella giurisprudenza piu' recente, in quanto non sembra piu' attendibile ai piu' l' opinione che fa dell' ordinamento sportivo e in particolare delle Federazioni affiliate al CONI, un ordinamento separato da quello statale e quindi non appartenente alla Pubblica Amministrazione: semmai in parte nuove risultano le conseguenze che il giudice trae da tale assunto: infatti dalle premesse, cioe' dalla natura pubblicistica del CONI e dalla considerazione che le Federazioni sono organi di quest' ultimo, si fanno discendere conseguenze che, anche per i ricorsi "normali" non sempre sono state accettate in giurisprudenza. In particolare si sostiene: che e' ritualmente notificato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, il ricorso di un affiliato alla Federazione stessa, contro la decisione della C.A.F., anche se il ricorso non viene portato a conoscenza della C.A.F. medesima; che i rapporti arbitrali sono atti pubblici e che le sanzioni conseguenti, purche' seguano le prescritte procedure, sono legittime e devono essere impugnate secondo le modalita' previste per gli atti amministrativi; infine che i motivi di ricorso giurisdizionale sono inammissibili, se prima non contenuti nel ricorso amministrativo alla C.A.F.. L' A. mette in evidenza le novita' contenute nella sentenza e riporta numerosa giurisprudenza.
TAR LA 22 ottobre 1979, n. 680
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