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| IDG821200045 | |
| 82.12.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a TAR LA 11 aprile 1980 n. 64
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 467-470
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1814; D18224
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| La sentenza si segnala per aver determinato i presupposti per i quali
un' opera edilizia assume natura giuridica di "opera pubblica". In
particolare si sostiene nella sentenza che e' pubblica l' opera
quando ricorrono tre presupposti essenziali e cioe': la destinazione
ad uso pubblico del bene, la realizzazione dell' opera stessa a cura
di un soggetto pubblico e la natura immobiliare del bene stesso. La
sentenza inoltre afferma anche che il principio che, quando sia
necessaria l' autorizzazione regionale per vincoli idrogeologici, la
mancata autorizzazione inficia l' atto (lo rende annullabile) anche
se sono trascorsi piu' di 60 gg. dalla richiesta di essa, senza
risposta. L' A. rileva come una parte cospicua della dottrina
condivide la tesi della sentenza e riporta alcune interessanti
argomentazioni di autori che affrontano anche il problema dell' opera
edilizia costruita da privato e poi acquistata da Ente Pubblico.
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