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142799
IDG821200045
82.12.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a TAR LA 11 aprile 1980 n. 64
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 467-470
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1814; D18224
La sentenza si segnala per aver determinato i presupposti per i quali un' opera edilizia assume natura giuridica di "opera pubblica". In particolare si sostiene nella sentenza che e' pubblica l' opera quando ricorrono tre presupposti essenziali e cioe': la destinazione ad uso pubblico del bene, la realizzazione dell' opera stessa a cura di un soggetto pubblico e la natura immobiliare del bene stesso. La sentenza inoltre afferma anche che il principio che, quando sia necessaria l' autorizzazione regionale per vincoli idrogeologici, la mancata autorizzazione inficia l' atto (lo rende annullabile) anche se sono trascorsi piu' di 60 gg. dalla richiesta di essa, senza risposta. L' A. rileva come una parte cospicua della dottrina condivide la tesi della sentenza e riporta alcune interessanti argomentazioni di autori che affrontano anche il problema dell' opera edilizia costruita da privato e poi acquistata da Ente Pubblico.
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