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142800
IDG821200046
82.12.00046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pardolesi R.
Nota a TAR TO 29 gennaio 1981
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 3, pag. 516-524
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04017; D18323
La sentenza in questione riveste particolare importanza in materia televisiva privata, perche' sancisce un vero diritto soggettivo delle emittenti private ad usare l' etere ai loro scopi, senza, peraltro trovare limitazioni di sorta. Infatti le norme che prevedevano dei limiti a tale uso (autorizzazione ecc.) sono state dichiarate incostituzionali per cui, argomenta il giudice, non si puo' supporre che la materia, rimasta senza norme regolamentari, sia rimasta anche senza tutela giuridica: tale tutela va anzi ritrovata nell' art. 21 della Costituzione (liberta' di pensiero) ed e' ovviamente, la piu' ampia possibile. Per tali ragioni il giudice ritiene illegittimo il provvedimento che imponeva alla emittente privata di evitare le interferenze sulla Televisione di Stato. L' A. che annota la sentenza rileva la drasticita' della sentenza che praticamente non pone limiti all' attivita' privata in campo televisivo e fa notare come, trattandosi di un vero diritto soggettivo, in realta' sarebbe stato piu' corretto che il giudice amministrativo avesse rilevato la propria incompetenza nella fattispecie. Riporta inoltre molta dottrina e giurisprudenza.
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