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142801
IDG821200047
82.12.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a TAR PI 15 luglio 1980, n. 606 TAR TO 20 giugno 1980, n. 380
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 3, pag. 524-533
D15304; D15306; D18220
Le sentenze annotate affrontano il problema delle concessioni edilizie sotto l' aspetto del contributo di urbanizzazione che, all' atto della concessione, normalmente viene richiesto dal Comune di competenza e pagato dal concessionario. Nei casi in esame i concessionari, dopo aver pagato, hanno fatto ricorso al Tribunale Amministrativo per ripetere quanto versato, secondo loro, indebitamente. I due Tribunali investiti della questione hanno affermato in primo luogo un importante principio e cioe': che il ricorso in questione ricade sotto la giurisdizione esclusiva, trattandosi di questione che verte su diritto soggettivo perfetto, e come tale svincolata dall' esistenza o meno di un atto amministrativo, purche' la presunta violazione ci sia stata per comportamento attivo o passivo dell' Amministrazione. Da cio' consegue in primo luogo l' importante conseguenza che i termini per la presentazione del ricorso non devono essere collegati con l' atto di concessione, tanto che parlasi di prescrizione e non di decadenza. Nel merito poi i due giudici affermano alcune massime di minore importanza, se confrontate con le precedenti, in cui si precisa che per le attrezzature di interesse generale il contributo di urbanizzazione non e' dovuto e percio', se pagato, deve essere restituito dall' amministrazione e che, quando vi sia la ristrutturazione totale di un edificio, la determinazione del contributo (il quantum) e' illegittimo quando non si sia tenuto conto del carico urbanistico preesistente. L' A. riporta numerosa giurisprudenza conforme e anche difforme, e mette in evidenza l' importanza delle massime annotate specialmente in relazione al regime proprio della giurisdizione esclusiva in materia di diritti soggetti perfetti.
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