| Le sentenze annotate affrontano il problema delle concessioni
edilizie sotto l' aspetto del contributo di urbanizzazione che, all'
atto della concessione, normalmente viene richiesto dal Comune di
competenza e pagato dal concessionario. Nei casi in esame i
concessionari, dopo aver pagato, hanno fatto ricorso al Tribunale
Amministrativo per ripetere quanto versato, secondo loro,
indebitamente. I due Tribunali investiti della questione hanno
affermato in primo luogo un importante principio e cioe': che il
ricorso in questione ricade sotto la giurisdizione esclusiva,
trattandosi di questione che verte su diritto soggettivo perfetto, e
come tale svincolata dall' esistenza o meno di un atto
amministrativo, purche' la presunta violazione ci sia stata per
comportamento attivo o passivo dell' Amministrazione. Da cio'
consegue in primo luogo l' importante conseguenza che i termini per
la presentazione del ricorso non devono essere collegati con l' atto
di concessione, tanto che parlasi di prescrizione e non di decadenza.
Nel merito poi i due giudici affermano alcune massime di minore
importanza, se confrontate con le precedenti, in cui si precisa che
per le attrezzature di interesse generale il contributo di
urbanizzazione non e' dovuto e percio', se pagato, deve essere
restituito dall' amministrazione e che, quando vi sia la
ristrutturazione totale di un edificio, la determinazione del
contributo (il quantum) e' illegittimo quando non si sia tenuto conto
del carico urbanistico preesistente. L' A. riporta numerosa
giurisprudenza conforme e anche difforme, e mette in evidenza l'
importanza delle massime annotate specialmente in relazione al regime
proprio della giurisdizione esclusiva in materia di diritti soggetti
perfetti.
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