| Nelle sentenze in esame vengono ricordati e nuovamente stabiliti
alcuni principi non nuovi del contenzioso amministrativo. In
particolare si afferma che il silenzio-rifiuto su ricorso gerarchico
non ammette ricorso per mancanza di motivazione: non solo, ma il
ricorso contro un tardivo provvedimento di decisione negativa su
ricorso gerarchico, e' anch' esso inammissibile se proposto oltre la
scadenza dei 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico
stesso: e cio' in applicazione del principio che la decisione
negativa e', praticamente, una conferma di un provvedimento gia'
esistente (silenzio - rifiuto) e quindi non produttiva di un nuovo
termine per la presentazione del ricorso. E' ammissibile, pero', il
medesimo ricorso, se e' anche contro altre parti del provvedimento
tardivo, lesive di altre situazioni soggettive, non comprese nel
silenzio - rifiuto. Le sentenze poi si pronunciano sulla natura degli
atti di diffida e di prescrizione alle ditte, in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro, dell'
Ispettorato del lavoro, e dividono tali atti in due categorie,
distinguendo quelli di pura diffida o prescrizione da quelli che
contengono delle vere e proprie disposizioni che specificano obblighi
di comportamento dell' imprenditore che la legge prevede solo
genericamente. Solo per questi ultimi e' ammissibile il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale trattandosi di veri atti
amministrativi, mentre per i primi non si ammette ricorso
amministrativo. Infine, nel merito, le sentenze sono concordi nel
ritenere necessaria, per la validita' detti atti sopra descritti
dell' Ispettorato del Lavoro, un' adeguata istruttoria e un' adeguata
motivazione che legittimi le disposizioni impartite: in mancanza l'
atto e' annullabile. L' A. riporta numerosa dottrina e giurisprudenza
e rileva, tra l' altro, che la materia della prevenzione infortuni e
dell' igiene e sicurezza del lavoro ha trovato nuova regolamentazione
nella legge di riforma sanitaria che ne ha passato le competenze alle
Regioni e quindi alle Unita' Sanitarie Locali: i provvedimenti
relativi potranno essere impugnati presso il Presidente della Giunta
Regionale, che decide sentite le organizzazioni dei lavoraatori e dei
datori di lavoro.
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