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142802
IDG821200048
82.12.00048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a TAR PI 3 giugno 1980, n. 414 TAR la sez. III 24 marzo 1980
Foro it., s. 6, vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 3, pag. 533-54
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15306; D752
Nelle sentenze in esame vengono ricordati e nuovamente stabiliti alcuni principi non nuovi del contenzioso amministrativo. In particolare si afferma che il silenzio-rifiuto su ricorso gerarchico non ammette ricorso per mancanza di motivazione: non solo, ma il ricorso contro un tardivo provvedimento di decisione negativa su ricorso gerarchico, e' anch' esso inammissibile se proposto oltre la scadenza dei 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico stesso: e cio' in applicazione del principio che la decisione negativa e', praticamente, una conferma di un provvedimento gia' esistente (silenzio - rifiuto) e quindi non produttiva di un nuovo termine per la presentazione del ricorso. E' ammissibile, pero', il medesimo ricorso, se e' anche contro altre parti del provvedimento tardivo, lesive di altre situazioni soggettive, non comprese nel silenzio - rifiuto. Le sentenze poi si pronunciano sulla natura degli atti di diffida e di prescrizione alle ditte, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro, dell' Ispettorato del lavoro, e dividono tali atti in due categorie, distinguendo quelli di pura diffida o prescrizione da quelli che contengono delle vere e proprie disposizioni che specificano obblighi di comportamento dell' imprenditore che la legge prevede solo genericamente. Solo per questi ultimi e' ammissibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale trattandosi di veri atti amministrativi, mentre per i primi non si ammette ricorso amministrativo. Infine, nel merito, le sentenze sono concordi nel ritenere necessaria, per la validita' detti atti sopra descritti dell' Ispettorato del Lavoro, un' adeguata istruttoria e un' adeguata motivazione che legittimi le disposizioni impartite: in mancanza l' atto e' annullabile. L' A. riporta numerosa dottrina e giurisprudenza e rileva, tra l' altro, che la materia della prevenzione infortuni e dell' igiene e sicurezza del lavoro ha trovato nuova regolamentazione nella legge di riforma sanitaria che ne ha passato le competenze alle Regioni e quindi alle Unita' Sanitarie Locali: i provvedimenti relativi potranno essere impugnati presso il Presidente della Giunta Regionale, che decide sentite le organizzazioni dei lavoraatori e dei datori di lavoro.
art. 20 l. 28 dicembre 1978, n. 833 art. 21 l. 28 dicembre 1978, n. 833
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