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142803
IDG821200049
82.12.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frumento A.
Nota a TAR VE 23 maggio 1980, n. 452
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 3, pag. 545-549
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15306; D14315; D1530
Due sono i principi riaffermati dalla sentenza in esame: uno relativo al provvedimento amministrativo, l' altro nel merito della ripetizione dell' indebito da parte della Pubblica Amministrazione. In merito al primo si afferma, con altra giurisprudenza consolidata, che, nel passaggio di competenza tra il Consiglio di Stato e i Tribunali Amministrativi Regionali, all' atto della creazione di questi ultimi, rientrano nella competenza di essi tutti i ricorsi depositati dopo tre mesi dal loro insediamento, anche se notificati prima di tale data. A proposito del recupero degli indebiti da parte dell' Amministrazione si sostiene che non e' rilevante che il soggetto privato abbia percepito le somme non dovute in buona fede. L' A. rileva che quest' ultima massima e' in contrasto con numerosa giurisprudenza e riporta anche numerosa bibliografia.
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