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| IDG821200050 | |
| 82.12.00050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Garrone G. B.
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| Nota a Cons. Stato sez. V 17 ottobre 1980, n. 834
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 3, pag. 492-497
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18222; D18227
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| In tema di costruzioni abusive, la sentenza in questione adotta un
criterio interpretativo piu' esteso di quello della giurisprudenza
tradizionale, sostenendo che la sanzione prevista dall' art. 15 della
legge 10/77 (demolizione) si applica sia al caso della "totale
difformita'" dal progetto, sia al caso della "difformita' parziale",
intendendo quest' ultima come quella variante che concretizza la
violazione di uno solo dei requisiti previsti dalla legge come
indispensabili per la regolarita' della costruzione e cioe': che non
contrasti con lo strumento urbanistico vigente, non riguardino la
sagoma e la superficie utile e la destinazione dell' immobile. E cio'
il giudice deduce dal concetto di "variante abusiva" (variante che
puo' essere sanata con atto di approvazione in corso d' opera), che
e' quella variante che, pur modificando l' opera, non intacca alcuno
dei presupposti teste' citati. La novita' del giudicato sta appunto
nel ritenere sufficiente la violazione di uno solo dei presupposti,
anziche' di tutti contemporaneamente, perche' si concretizzi una
violazione che puo' dar luogo alla sanzione della demolizione. Da
quanto sopra consegue che l' atto del Comune, nella fattispecie, che
ordinava la demolizione era da ritenersi legittimo, anche se motivato
diversamente. L' A. assente con i principi affermati dalla sentenza e
mette in evidenza la chiarezza e la congruita' della motivazione.
Riporta giurisprudenza e dottrina.
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| art. 10 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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