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142804
IDG821200050
82.12.00050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garrone G. B.
Nota a Cons. Stato sez. V 17 ottobre 1980, n. 834
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 3, pag. 492-497
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18222; D18227
In tema di costruzioni abusive, la sentenza in questione adotta un criterio interpretativo piu' esteso di quello della giurisprudenza tradizionale, sostenendo che la sanzione prevista dall' art. 15 della legge 10/77 (demolizione) si applica sia al caso della "totale difformita'" dal progetto, sia al caso della "difformita' parziale", intendendo quest' ultima come quella variante che concretizza la violazione di uno solo dei requisiti previsti dalla legge come indispensabili per la regolarita' della costruzione e cioe': che non contrasti con lo strumento urbanistico vigente, non riguardino la sagoma e la superficie utile e la destinazione dell' immobile. E cio' il giudice deduce dal concetto di "variante abusiva" (variante che puo' essere sanata con atto di approvazione in corso d' opera), che e' quella variante che, pur modificando l' opera, non intacca alcuno dei presupposti teste' citati. La novita' del giudicato sta appunto nel ritenere sufficiente la violazione di uno solo dei presupposti, anziche' di tutti contemporaneamente, perche' si concretizzi una violazione che puo' dar luogo alla sanzione della demolizione. Da quanto sopra consegue che l' atto del Comune, nella fattispecie, che ordinava la demolizione era da ritenersi legittimo, anche se motivato diversamente. L' A. assente con i principi affermati dalla sentenza e mette in evidenza la chiarezza e la congruita' della motivazione. Riporta giurisprudenza e dottrina.
art. 10 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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