| La sentenza annotata esclude la competenza della Corte dei Conti
sulla responsabilita' del dirigente statale che, pur riscuotendo lo
stipendio, dopo aver esaurito un periodo di comando distaccato presso
il Ministero, non si era piu' presentato al posto di lavoro: e cio'
in base al fatto che, secondo la Corte dei Conti, nel caso non si
tratta di responsabilita' contabile in senso proprio, in quanto
quest' ultima si configura, insieme a quella amministrativa, solo
allorquando vi e' da controllare il merito di azione contabile o
amministrativa di un organo dello Stato o di persona fisica investita
di tale funzione. Nel caso in questione, trattandosi di violazione di
obblighi derivanti dal rapporto di impiego, l' azione incriminata non
rientra in senso stretto negli obblighi inerenti lo svolgimento di
funzioni pubbliche intese come comportamento attivo in esecuzione di
obblighi propri del rapporto organico e quindi il giudice competente
e' quello amministrativo. L' A. mette in rilevo l' importanza dei
principi esposti nella sentenza ma fa notare che, applicando in modo
consequenziale, si perverrebbe alla conclusione che i comportamenti
dannosi di pubblici dipendenti, messi in essere non con omissioni, ma
con attivita' positive, che non siano nell' esercizio di pubbliche
funzioni, rimarrebbero senza giudice naturale: il che sembra illogico
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