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142806
IDG821200052
82.12.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verrienti L.
Nota C. Conti sez. I 2 maggio 1980, n. 98
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 3, pag. 502-506
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15400
La sentenza annotata esclude la competenza della Corte dei Conti sulla responsabilita' del dirigente statale che, pur riscuotendo lo stipendio, dopo aver esaurito un periodo di comando distaccato presso il Ministero, non si era piu' presentato al posto di lavoro: e cio' in base al fatto che, secondo la Corte dei Conti, nel caso non si tratta di responsabilita' contabile in senso proprio, in quanto quest' ultima si configura, insieme a quella amministrativa, solo allorquando vi e' da controllare il merito di azione contabile o amministrativa di un organo dello Stato o di persona fisica investita di tale funzione. Nel caso in questione, trattandosi di violazione di obblighi derivanti dal rapporto di impiego, l' azione incriminata non rientra in senso stretto negli obblighi inerenti lo svolgimento di funzioni pubbliche intese come comportamento attivo in esecuzione di obblighi propri del rapporto organico e quindi il giudice competente e' quello amministrativo. L' A. mette in rilevo l' importanza dei principi esposti nella sentenza ma fa notare che, applicando in modo consequenziale, si perverrebbe alla conclusione che i comportamenti dannosi di pubblici dipendenti, messi in essere non con omissioni, ma con attivita' positive, che non siano nell' esercizio di pubbliche funzioni, rimarrebbero senza giudice naturale: il che sembra illogico
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