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| IDG821200063 | |
| 82.12.00063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| M.A.S.
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| Conflitto di giurisdizione sull' "etere locale"
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 5, pt. 3, pag. 145-146
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18323; D18324
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| L' A. esamina la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana del 29 gennaio 1981, n. 53 che rappresenta un'
importante decisione della giustizia amministrativa nel dibattito
relativo all' installazione e all' esercizio di impianti radiofonici
e televisivi in ambito locale. Tale decisione ad avviso dell' A., si
pone in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni unite della
Corte di Cassazione nella sent. 1 ottobre 1980, n. 5336, riguardo al
regime giuridico delle emittenti via etere in ambito locale, e,
richiamandosi alla sent. n. 202 del 1976 della Corte Costituzionale,
ribadisce la piena liceita' delle emittenti private e dichiara l'
illegittimita' del d.m. 3 dicembre 1976 (con cui e' stato approvato
il piano nazionale delle frequenze) nella parte in cui vieta alle
emittenti locali la utilizzazione delle bande di frequenza che possa
provocare interferenze, anche in sede locale, con le trasmissioni del
servizio pubbl ico nazionale. Pertanto, secondo la legislazione
vigente in materia e fino a quando non sara' realizzato il sistema
autorizzatorio previsto dalla sentenza n. 202 della Corte
Costituzionale, e' illegittimo l' esercizio da parte del Ministero
delle poste e telecomunicazioni di qualsiasi potere regolamentare o
sanzionatorio che possa limitare l' esercizio del diritto di
diffusione radiofonica e televisiva via etere da parte dei privati.
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| l. 14 aprile 1975, n. 103
d.m. 3 dicembre 1976
C. Cost. 1976, n. 202
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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