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142807
IDG821200063
82.12.00063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
M.A.S.
Conflitto di giurisdizione sull' "etere locale"
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 5, pt. 3, pag. 145-146
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18323; D18324
L' A. esamina la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana del 29 gennaio 1981, n. 53 che rappresenta un' importante decisione della giustizia amministrativa nel dibattito relativo all' installazione e all' esercizio di impianti radiofonici e televisivi in ambito locale. Tale decisione ad avviso dell' A., si pone in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sent. 1 ottobre 1980, n. 5336, riguardo al regime giuridico delle emittenti via etere in ambito locale, e, richiamandosi alla sent. n. 202 del 1976 della Corte Costituzionale, ribadisce la piena liceita' delle emittenti private e dichiara l' illegittimita' del d.m. 3 dicembre 1976 (con cui e' stato approvato il piano nazionale delle frequenze) nella parte in cui vieta alle emittenti locali la utilizzazione delle bande di frequenza che possa provocare interferenze, anche in sede locale, con le trasmissioni del servizio pubbl ico nazionale. Pertanto, secondo la legislazione vigente in materia e fino a quando non sara' realizzato il sistema autorizzatorio previsto dalla sentenza n. 202 della Corte Costituzionale, e' illegittimo l' esercizio da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni di qualsiasi potere regolamentare o sanzionatorio che possa limitare l' esercizio del diritto di diffusione radiofonica e televisiva via etere da parte dei privati.
l. 14 aprile 1975, n. 103 d.m. 3 dicembre 1976 C. Cost. 1976, n. 202
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