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| IDG821200067 | |
| 82.12.00067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazza Leonardo
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| Ripartizione dell' onere probatorio nel giudizio di opposizione ad
ordinanza prefettizia che cammina una sanzione amministrativa e
responsabilita' del magistrato
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| nota a Pret. Roma 30 gennaio 1980
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| Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 1115-1121
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1522
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| L' A. esamina la sentenza della Pretura di Roma, Sez. I, 30 gennaio
1980 in merito al problema della ripartizione dell' onere della prova
nel giudizio di opposizione ad un' ordinanza prefettizia che impone
il pagamento di una somma di denaro. Il pretore ha infatti affermato
che, secondo il disposto dell' art. 2697 c.c., spetta al
trasgressore, in qualita' di attore, l' onere di richiedere ed
ottenere dall' autorita' che ha emanato il provvedimento la copia del
verbale di accertamento dell' infrazione e di produrla in causa per
far contestare la mancata notifica dell' atto e la conseguente
estinzione dell' obbligazione. Ad avviso dell' A. il pretore ha
illegittimamente disposto un' inversione dell' onere della prova:
infatti in sede di opposizione ad ordinanza che commina il pagamento
di una somma di denaro, spetta alla Pubbilica Amministrazione,
processualmente convenuta, ma sostanzialmente creditrice, provare i
fatti costitutivi dai quali deriva l' esistenza del credito vantato;
compete quindi alla Pubblica Amministrazione esibire o produrre la
relativa documentazione o l' adempimento di tutti gli obblighi
impostele dalla legge. Spettera' infine al giudice adito controllare
la fondatezza della pretesa della Pubblica Amministrazione e
verificare ad esempio che il provvedimento impugnato sia stato
regolarmente preceduto dalla contestazione dell' infrazione o, nel
caso in cui la contestazione non ha avuto luogo, dalla notificazione
del verbale di accertamento della trasgressione, cosi' come disposto
dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.
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| art. 2697 c.c.
art. 7 l. 3 maggio 1967, n. 317
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