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142811
IDG821200067
82.12.00067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazza Leonardo
Ripartizione dell' onere probatorio nel giudizio di opposizione ad ordinanza prefettizia che cammina una sanzione amministrativa e responsabilita' del magistrato
nota a Pret. Roma 30 gennaio 1980
Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 1115-1121
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1522
L' A. esamina la sentenza della Pretura di Roma, Sez. I, 30 gennaio 1980 in merito al problema della ripartizione dell' onere della prova nel giudizio di opposizione ad un' ordinanza prefettizia che impone il pagamento di una somma di denaro. Il pretore ha infatti affermato che, secondo il disposto dell' art. 2697 c.c., spetta al trasgressore, in qualita' di attore, l' onere di richiedere ed ottenere dall' autorita' che ha emanato il provvedimento la copia del verbale di accertamento dell' infrazione e di produrla in causa per far contestare la mancata notifica dell' atto e la conseguente estinzione dell' obbligazione. Ad avviso dell' A. il pretore ha illegittimamente disposto un' inversione dell' onere della prova: infatti in sede di opposizione ad ordinanza che commina il pagamento di una somma di denaro, spetta alla Pubbilica Amministrazione, processualmente convenuta, ma sostanzialmente creditrice, provare i fatti costitutivi dai quali deriva l' esistenza del credito vantato; compete quindi alla Pubblica Amministrazione esibire o produrre la relativa documentazione o l' adempimento di tutti gli obblighi impostele dalla legge. Spettera' infine al giudice adito controllare la fondatezza della pretesa della Pubblica Amministrazione e verificare ad esempio che il provvedimento impugnato sia stato regolarmente preceduto dalla contestazione dell' infrazione o, nel caso in cui la contestazione non ha avuto luogo, dalla notificazione del verbale di accertamento della trasgressione, cosi' come disposto dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.
art. 2697 c.c. art. 7 l. 3 maggio 1967, n. 317
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