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142812
IDG821200075
82.12.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Saporito Guglielmo
Sospensione del provvedimento amministrativo e sostituzione del candidato eletto
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 11, pt. 3, pag. 609-612
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15306; D15302
L' A. esamina il contenuto dei provvedimenti cautelari di competenza del giudice amministrativo in materia elettorale previsti dall' art. 4 legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e, in particolare, se il giudice, nella fase di cautela, puo' anticipare gli effetti della futura decisione di merito. A questo riguardo, le ordinanze del Tribunale Amministrativo della Campania 26 marzo 1981 n. 26 e del Consiglio Stato 22 maggio 1981 n. 116, affermano che il procedimento nel quale il provvedimento cautelare interviene e' rigidamente disciplinato dalla legge e che il giudice, per evitare un danno grave e irreparabile ad una delle parti, puo' disporre, oltre alla sopsensione del provvedimento (nella specie, di nomina di candidati ad una carica elettiva limitatamente ad uno di essi), la sostituzione o l' inversione dei candidati eletti quali conseguente che derivano "ex lege" dal provvedimento di sospensione. Ad avviso dell' A., le ordinanze sopra citate si differenziano per il loro contenuto anticipatorio-decisorio dai provvedimenti cautelari tipici ed esprimono la volonta' del giudice della cautela di voler intervenire in maniera piu' incisiva nel procedimento amministrativo nel quale il provvedimento cautelare s' inserisce.
art. 4 l. 23 dicembre 1966, n. 1147 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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