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142821
IDG821200085
82.12.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a C. Conti sez. I 17 gennaio 1981, n. 1
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 10, pt. 3, pag. 567-569
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15400; D12050
La decisione ritiene che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla responsabilita' amministrativa degli amministratori di un ente ospedaliero e che e' legittima la deliberazione di un ente ospedaliero che dispone di attribuire decorrenza retroattiva nell' attribuzione di un' indennita' di rischio, stabilita in via generale da un accordo collettivo nazionale al personale non medico. L' A. della nota rileva che la legge 12 febbraio 1968 n. 132 ha trasformato gli enti ospedaieri da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in enti pubblici strumentali. In tema di responsabilita' amministrativa degli amministratori di questi enti la giurisdizione non e' piu' del giudice ordinario, come stabiliva la precedente normativa in deroga all' articolo 103, secondo omma, della Costituzione, ma della Corte dei Conti, come ritiene la giurisprudenza riportata. Sulla natura giuridica degli enti ospedalieri, quali enti pubblici strumentali, e' costante la giurisprudenza e la dottrina piu' recente. In materia di accordi collettivi, stipulati tra le associazioni degli enti ospedalieri e le organizzazioni sindacali dei dipendenti, l' A. ritiene che questi non hanno valore normativo, essendo necessaria l' adozione di una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio d' amministrazione dell' ente e richiama, a tal proposito, la giurisprudenza amministrativa che e' costante in tal senso. L' A. osserva poi che la deliberazione di recepimento puo' essere retroattiva, in deroga al principio dell' irretroattivita' dei provvedimenti amministrativi, solamente quando il provvedimento e' informato al favore dei destinatari interessati. L' A. richiama infine la giurisprudenza affermativa di questo principio e quella che ritiene che quest' orientamento incontra dei limiti nelle posizioni soggettive acquisite legittimamente dai terzi.
art. 3 comma 2 Cost. art. 30 l. 17 luglio 1890, n. 6972 d.l. 20 febbraio 1927, n. 257 l. 12 febbraio 1968, n. 132 C. Conti sez. I 17 gennaio 1981, n. 1
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