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| IDG821200085 | |
| 82.12.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a C. Conti sez. I 17 gennaio 1981, n. 1
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 10, pt. 3, pag. 567-569
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15400; D12050
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| La decisione ritiene che sussiste la giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla responsabilita' amministrativa degli
amministratori di un ente ospedaliero e che e' legittima la
deliberazione di un ente ospedaliero che dispone di attribuire
decorrenza retroattiva nell' attribuzione di un' indennita' di
rischio, stabilita in via generale da un accordo collettivo nazionale
al personale non medico. L' A. della nota rileva che la legge 12
febbraio 1968 n. 132 ha trasformato gli enti ospedaieri da
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in enti pubblici
strumentali. In tema di responsabilita' amministrativa degli
amministratori di questi enti la giurisdizione non e' piu' del
giudice ordinario, come stabiliva la precedente normativa in deroga
all' articolo 103, secondo omma, della Costituzione, ma della Corte
dei Conti, come ritiene la giurisprudenza riportata. Sulla natura
giuridica degli enti ospedalieri, quali enti pubblici strumentali, e'
costante la giurisprudenza e la dottrina piu' recente. In materia di
accordi collettivi, stipulati tra le associazioni degli enti
ospedalieri e le organizzazioni sindacali dei dipendenti, l' A.
ritiene che questi non hanno valore normativo, essendo necessaria l'
adozione di una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio
d' amministrazione dell' ente e richiama, a tal proposito, la
giurisprudenza amministrativa che e' costante in tal senso. L' A.
osserva poi che la deliberazione di recepimento puo' essere
retroattiva, in deroga al principio dell' irretroattivita' dei
provvedimenti amministrativi, solamente quando il provvedimento e'
informato al favore dei destinatari interessati. L' A. richiama
infine la giurisprudenza affermativa di questo principio e quella che
ritiene che quest' orientamento incontra dei limiti nelle posizioni
soggettive acquisite legittimamente dai terzi.
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| art. 3 comma 2 Cost.
art. 30 l. 17 luglio 1890, n. 6972
d.l. 20 febbraio 1927, n. 257
l. 12 febbraio 1968, n. 132
C. Conti sez. I 17 gennaio 1981, n. 1
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