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142823
IDG821200087
82.12.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garrone G. B.
Nota a TAR LA sez. III 7 luglio 1980, n. 669
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 10, pt. 3, pag. 592-594
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D130; D13010
La decisione del Tribunale Amministrativo per il Lazio stabilisce che la Pubblica Amministrazione puo' ordinare il rilascio di una casa cantoniera nonostante il provvedimento del giudice ordinario che, in regime di separazione coniugale, aveva assegnato la casa alla moglie separata dal cantoniere senza addebito di colpa ed affidataria dei figli. L' A. della nota nel commentare questo principio, richiama dapprima la normativa sul diritto di famiglia la quale stabilisce che nel giudizio di separazione personale tra coniugi il giudice deve disporre, per quanto possibile, che l' abitazione familiare sia utilizzata dal coniuge affidatario dei figli, come ha riconosciuto la dottrina. Nell' ipotesi pero' di separazione personale tra il cantoniere e la moglie, il giudice della separazione non puo' assegnare la casa cantoniera alla moglie affidataria dei figli poiche' la casa, come risulta dalla dottrina citata nella nota rientra tra i beni demaniali e non puo' essere qualificata come abitazione familiare. Il relativo diritto d' uso percio' e' concesso al solo cantoniere e dietro condizione di effettuazione di tale servizio come prescrive il regolamento per il personale dei cantonieri. L' A. conclude affermando che, il giudice della separazione non ha nessun potere dispositivio sulla casa cantoniera data la connotazione pubblicistica di tale bene. L' Amministrazione percio' ha giustamente ordinato, in via di autotutela amministrativa, il rilascio della casa come ha riconosciuto la decisione del tribunale Amministrativo.
art. 36 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 7 d.p.r. 20 maggio 1966, n. 866 TAR LA sez. III 7 luglio 1980, n. 669
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