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142824
IDG821200088
82.12.00088 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verrienti L.
Nota a C. Conti 28 novembre 1980, n. 110
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 10, pt. 3, pag. 570-572
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D16101; D15400
La decisione della Corte dei Conti ritiene che il Procuratore del registro, che abbia omesso o tardivamente notificato l' accertamento del maggior valore dei beni contenuti in una compravendita soggetta a registrazione, non incorre in responsabilita' contabile ma in quella amministrativa. Il relativo giudizio va introdotto per iniziativa del Procuratore Generale. L' A. della nota richiama dapprima la giurisprudenza che riconosce la responsabilita' amministrativa del procuratore del registro per tardiva notifica dell' accertamento del maggior valore del bene di una compravendita soggetta a registrazione. Rileva poi che e' necessario mettere in evidenza le diversita' ed i rapporti intercorrenti tra i due tipi di responsabilita' patrimoniale, pur riconoscendo, come ha osservato la dottrina riportata in nota, la problematicita' della distinzione data l' identita' di funzione pratica. L' A. osserva che la giurisprudenza, riportata in nota, ha stabilito che la differenza essenziale riguarda il diverso stato giuridico dei soggetti cui sono imputabili i due tipi di responsabilita'. La responsabilita' amministrativa e' propria dei funzionari che hanno violato le norme di servizio determinando, con la condotta illecita, un danno erariale. La responsabilita' contabile invece e' propria degli agenti contabili, di coloro cioe' che esercitano attivita' contabili tipiche. Le finalita' di tutela erariale sono sostanzialmente identiche ma non si puo' escludere la validita' della distinzione. Infine l' A. osserva che la giurisprudenza e la dottrina richiamata e' costante nel ritenere che il giudizio o di responsabilita' si instaura non con la procedura d' ufficio ma per iniziativa del procuratore generale come ha riconosciuto la decisione della Corte dei Conti nella seconda parte.
art. 103 comma 2 Cost. art. 74 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 C. Conti sez. I 28 novembre 1980, n. 110
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