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| IDG821200088 | |
| 82.12.00088 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Verrienti L.
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| Nota a C. Conti 28 novembre 1980, n. 110
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 10, pt. 3, pag. 570-572
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D16101; D15400
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| La decisione della Corte dei Conti ritiene che il Procuratore del
registro, che abbia omesso o tardivamente notificato l' accertamento
del maggior valore dei beni contenuti in una compravendita soggetta a
registrazione, non incorre in responsabilita' contabile ma in quella
amministrativa. Il relativo giudizio va introdotto per iniziativa del
Procuratore Generale. L' A. della nota richiama dapprima la
giurisprudenza che riconosce la responsabilita' amministrativa del
procuratore del registro per tardiva notifica dell' accertamento del
maggior valore del bene di una compravendita soggetta a
registrazione. Rileva poi che e' necessario mettere in evidenza le
diversita' ed i rapporti intercorrenti tra i due tipi di
responsabilita' patrimoniale, pur riconoscendo, come ha osservato la
dottrina riportata in nota, la problematicita' della distinzione data
l' identita' di funzione pratica. L' A. osserva che la
giurisprudenza, riportata in nota, ha stabilito che la differenza
essenziale riguarda il diverso stato giuridico dei soggetti cui sono
imputabili i due tipi di responsabilita'. La responsabilita'
amministrativa e' propria dei funzionari che hanno violato le norme
di servizio determinando, con la condotta illecita, un danno
erariale. La responsabilita' contabile invece e' propria degli agenti
contabili, di coloro cioe' che esercitano attivita' contabili
tipiche. Le finalita' di tutela erariale sono sostanzialmente
identiche ma non si puo' escludere la validita' della distinzione.
Infine l' A. osserva che la giurisprudenza e la dottrina richiamata
e' costante nel ritenere che il giudizio o di responsabilita' si
instaura non con la procedura d' ufficio ma per iniziativa del
procuratore generale come ha riconosciuto la decisione della Corte
dei Conti nella seconda parte.
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| art. 103 comma 2 Cost.
art. 74 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
C. Conti sez. I 28 novembre 1980, n. 110
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