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142826
IDG821200090
82.12.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cons. Stato sez. IV 3 giugno 1980, n. 622
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag. 645-646
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18232; D18233
La decisione del Consiglio di Stato ha sostenuto l' illegittimita' della dichiarazione di pubblica utilita', e dei conseguenti atti del procedimento di espropriazione, di un opera pubblica prevista dal piano regolatore generale, quando manca l' approvazione del piano particolareggiato che lo attui. L' A. della nota richiama dapprima la giurisprudenza amministrativa affermativa e contraria di tale principio. Per circoscrivere l' ambito di applicazione della procedura espropriativa prevista dall' articolo 9 della legge 1971/865, richiama ancora la giurisprudenza la quale ha stabilito che il ricorso a tale norme e' possibile per la realizzazione di opere di pubblica utilita' ma non per adattare a destinazione pubblica un edificio gia' esistente. Secondo l' A. la decisione in epigrafe del Consiglio di Stato fa logica applicazione sia del principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui i piani regolatori generali, pur contenendo prescrizioni immediatamente eseguibili, di regola sono norme programmatiche che hanno bisogno di piani particolareggiati o di lottizzazione per una piu' puntuale specificazione, sia del principio secondo cui la facolta' di edificazione privata non puo' essere impedita illimitatamente da una norma del piano regolatore generale, che la subordina all' adozione di un piano particolareggiato, quando non e' posto un termine per realizzare il piano particolareggiato. L' A. richiama ancora la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, ai fini del ricorso alla procedura espropriativa da parte del Comune, la deliberazione comunale di localizzazione del programma costruttivo e' equiparata dalla legge ai piani di zona che a loro volta sono equiparati ai piani particolareggiati. Infine l' A. osserva che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittima la concessione per la costruzione di una moschea nella capitale mancando non solo il piano regolatore particolare ma anche la lottizzazione convenzionata.
l. 17 agosto 1942, n. 1170 art. 9 l. 22 ottobre 1971, n. 865 Cons. Stato sez. IV 3 giugno 1980, n. 622
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