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| IDG821200090 | |
| 82.12.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cons. Stato sez. IV 3 giugno 1980, n. 622
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag. 645-646
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18232; D18233
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| La decisione del Consiglio di Stato ha sostenuto l' illegittimita'
della dichiarazione di pubblica utilita', e dei conseguenti atti del
procedimento di espropriazione, di un opera pubblica prevista dal
piano regolatore generale, quando manca l' approvazione del piano
particolareggiato che lo attui. L' A. della nota richiama dapprima la
giurisprudenza amministrativa affermativa e contraria di tale
principio. Per circoscrivere l' ambito di applicazione della
procedura espropriativa prevista dall' articolo 9 della legge
1971/865, richiama ancora la giurisprudenza la quale ha stabilito che
il ricorso a tale norme e' possibile per la realizzazione di opere di
pubblica utilita' ma non per adattare a destinazione pubblica un
edificio gia' esistente. Secondo l' A. la decisione in epigrafe del
Consiglio di Stato fa logica applicazione sia del principio affermato
dalla giurisprudenza secondo cui i piani regolatori generali, pur
contenendo prescrizioni immediatamente eseguibili, di regola sono
norme programmatiche che hanno bisogno di piani particolareggiati o
di lottizzazione per una piu' puntuale specificazione, sia del
principio secondo cui la facolta' di edificazione privata non puo'
essere impedita illimitatamente da una norma del piano regolatore
generale, che la subordina all' adozione di un piano
particolareggiato, quando non e' posto un termine per realizzare il
piano particolareggiato. L' A. richiama ancora la giurisprudenza
della Cassazione secondo la quale, ai fini del ricorso alla procedura
espropriativa da parte del Comune, la deliberazione comunale di
localizzazione del programma costruttivo e' equiparata dalla legge ai
piani di zona che a loro volta sono equiparati ai piani
particolareggiati. Infine l' A. osserva che la giurisprudenza
amministrativa ha ritenuto illegittima la concessione per la
costruzione di una moschea nella capitale mancando non solo il piano
regolatore particolare ma anche la lottizzazione convenzionata.
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| l. 17 agosto 1942, n. 1170
art. 9 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Cons. Stato sez. IV 3 giugno 1980, n. 622
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