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142883
IDG821200154
82.12.00154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoro Sergio
L' avvocatura dello Stato dopo la l. 3 aprile 1979 n. 103
Trib. amm. reg., an. 70 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 291-306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0215; D1407; D1530
Dopo un breve inquadramento storico dell' Avvocatura dello Stato nel sistema amministrativo italiano, l' A. si sofferma ed esaminarne l' organizzazione cosi' come regolata dal Testo Unico n. 1611 del 1933 e successive norme modificatrici o integrative, soffermandosi in particolare sullo svolgimento dell' attivita' difensiva delle Amministrazioni statali e sulla notifica degli atti giudiziari ad esse destinati. Dedica l' ultima parte del suo studio ad esaminare la possibilita' che la difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali possa essere assunta dall' Avvocatura dello Stato: per l' art. 43 del citato Testo Unico infatti tale difesa puo' essere assunta dall' Avvocatura dello Stato quando sia autorizzata con legge, oppure con regolamento o con provvedimento adottato con decreto. Ricorda quindi come il patrocinio e la consulenza legale dell' Avvocatura siano stati cosi' estesi anche alle Regioni, alle Amministrazioni statali estere ed alle organizzazioni internazionali, e come l' art. 44 del Testo Unico, infine, preveda che l' Avvocatura possa assumere la difesa dei dipendenti dello Stato e degli Enti da essa assistiti, nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora pero' le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta e l' Avvocato generale ne riconosca l' opportunita'.
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612
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