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| IDG821200154 | |
| 82.12.00154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santoro Sergio
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| L' avvocatura dello Stato dopo la l. 3 aprile 1979 n. 103
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| Trib. amm. reg., an. 70 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 291-306
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0215; D1407; D1530
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| Dopo un breve inquadramento storico dell' Avvocatura dello Stato nel
sistema amministrativo italiano, l' A. si sofferma ed esaminarne l'
organizzazione cosi' come regolata dal Testo Unico n. 1611 del 1933 e
successive norme modificatrici o integrative, soffermandosi in
particolare sullo svolgimento dell' attivita' difensiva delle
Amministrazioni statali e sulla notifica degli atti giudiziari ad
esse destinati. Dedica l' ultima parte del suo studio ad esaminare la
possibilita' che la difesa anche di amministrazioni pubbliche non
statali possa essere assunta dall' Avvocatura dello Stato: per l'
art. 43 del citato Testo Unico infatti tale difesa puo' essere
assunta dall' Avvocatura dello Stato quando sia autorizzata con
legge, oppure con regolamento o con provvedimento adottato con
decreto. Ricorda quindi come il patrocinio e la consulenza legale
dell' Avvocatura siano stati cosi' estesi anche alle Regioni, alle
Amministrazioni statali estere ed alle organizzazioni internazionali,
e come l' art. 44 del Testo Unico, infine, preveda che l' Avvocatura
possa assumere la difesa dei dipendenti dello Stato e degli Enti da
essa assistiti, nei giudizi civili e penali che li interessano per
fatti e cause di servizio, qualora pero' le Amministrazioni o gli
Enti ne facciano richiesta e l' Avvocato generale ne riconosca l'
opportunita'.
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| r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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