Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142885
IDG821200156
82.12.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Prinzivalli Vincenzo
Gli effetti della sentenza di incostituzionalita' nei processi pendenti
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 1 (1 gennaio), pag. 3-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430; D4002
Premesso che e' oggi pacifico che la sentenza di incostituzionalita' raggiunge tutti i rapporti controversi, l' A. si propone di verificare la bonta' dell' indirizzo fin qui seguito, anche perche' messo in dubbio da recenti sentenze della Corte dei Conti, sezioni III e IV, in materia di pensioni. I dati normativi cui l' A. ritiene far riferimento per stabilire i limiti di operativita' delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale sono l' art. 136 comma 1 Cost., l' art. 1 legge n. 1/1948 e l' art. 30 comma 3 legge n. 87/1953. Sulla base della interpretazione letterale, logica e sistematica di tali norme, l' A. dimostra come non si possa piu' dubitare sulla retroattivita' della sentenza di incostituzionalita' non solo nel processo a quo, ma anche negli altri giudizi sospesi, ed in quelli non sospesi pendenti alla data di pubblicazione della sentenza di incostituzionalita'; e pertanto tali processi dovranno essere decisi come se la norma incriminata non fosse mai esistita. Cio' detto in termini generali, l' A. accenna infine all' ipotesi che la tesi dell' efficacia ex nunc possa esser fatta valere nei confronti di alcune norme, mentre nei riguardi delle altre ci si dovrebbe riferire alla teoria dell' efficacia ex tunc, distinzione questa ammessa in alcune sentenze della Corte dei Conti. Anche in questo caso, pero', l' A. non vede le ragioni per cui si dovrebbe sottomettere ad un diverso regime l' efficacia delle sentenze in questione, dando dimostrazione della sua tesi. Concludendo l' A. ricorda la convincente osservazione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/1970 secondo cui rilevanza della questione di legittimita' e divieto di applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime sono termini inscindibili.
art. 136 Cost. art. 30 comma 3 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 29 5 c.p.c.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati