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142890
IDG821200162
82.12.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tagliatela Mario
L' invalidita' degli atti amministrativi
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 1 (1 gennaio), pag. 40-43
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1206; D1521; D153
Premesso che il problema della validita' di un atto amministrativo puo' venire in essere solo in un momento successivo a quello in cui si e' accertato che l' atto esista, e quindi il problema dell' esistenza e' logicamente anteriore e preliminare a quello della sua validita', l' A. puntualizza quelli che secondo la dottrina sono considerati gli elementi essenziali per l' esistenza di un atto amministrativo: soggetto, forma, contenuto, finalita'. Conseguenza della mancata realizzazione dell' esistenza di un atto amministrativo e' che quel quid che esiste non puo' esplicare nessuno degli effetti propri dell' atto amministrativo, che anche il giudice ordinario dovra' disapplicare (art. 5 legge n. 2248 allegato E del 1865). Passando ad esaminare l' invalidita' dell' atto venuto in esistenza, l' A. osserva che perche' esso abbia, oltre che l' esistenza, anche la vitalita' occorre che sia immune da vizi, cioe' sia valido. L' atto viziato sara' invalido, cioe' suscettibile di caducazione: invalidita' pertanto non significa mancanza di operativita', ma solo di vita duratura. Illustra quindi i vizi che causano l' invalidita', cioe' l' annullabilita' dell' atto amministrativo nelle due categorie di vizi di legittimita' (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) e vizi di merito (non rispondenza alle regole di buona amministrazione). Conclude accennando alle conseguenze e ai rimedi possibili nei confronti dell' invalidita' di un atto amministrativo.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E art. 337 c.p. art. 650 c.p.
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