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| IDG821200162 | |
| 82.12.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tagliatela Mario
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| L' invalidita' degli atti amministrativi
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 1 (1
gennaio), pag. 40-43
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1206; D1521; D153
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| Premesso che il problema della validita' di un atto amministrativo
puo' venire in essere solo in un momento successivo a quello in cui
si e' accertato che l' atto esista, e quindi il problema dell'
esistenza e' logicamente anteriore e preliminare a quello della sua
validita', l' A. puntualizza quelli che secondo la dottrina sono
considerati gli elementi essenziali per l' esistenza di un atto
amministrativo: soggetto, forma, contenuto, finalita'. Conseguenza
della mancata realizzazione dell' esistenza di un atto amministrativo
e' che quel quid che esiste non puo' esplicare nessuno degli effetti
propri dell' atto amministrativo, che anche il giudice ordinario
dovra' disapplicare (art. 5 legge n. 2248 allegato E del 1865).
Passando ad esaminare l' invalidita' dell' atto venuto in esistenza,
l' A. osserva che perche' esso abbia, oltre che l' esistenza, anche
la vitalita' occorre che sia immune da vizi, cioe' sia valido. L'
atto viziato sara' invalido, cioe' suscettibile di caducazione:
invalidita' pertanto non significa mancanza di operativita', ma solo
di vita duratura. Illustra quindi i vizi che causano l' invalidita',
cioe' l' annullabilita' dell' atto amministrativo nelle due categorie
di vizi di legittimita' (incompetenza, violazione di legge, eccesso
di potere) e vizi di merito (non rispondenza alle regole di buona
amministrazione). Conclude accennando alle conseguenze e ai rimedi
possibili nei confronti dell' invalidita' di un atto amministrativo.
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| art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
art. 337 c.p.
art. 650 c.p.
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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