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142894
IDG821200166
82.12.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iscra Guido
Sull' obbligo della motivazione dell' atto accentrativo o di rettifica d' imposta
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 1 (1 gennaio), pag. 68-83
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2156; D24055
Premesso che non esiste un obbligo generale di motivare gli atti amministrativi, ma che la motivazione e' condizione di legittimita' dell' atto amministrativo solo quando sia richiesta da apposita disposizione o quando sia imposta dalla natura dell' atto, l' A. osserva pero' che e' il principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico l' obbligatorieta' di una adeguata motivazione di ogni atto amministrativo che incida negativamente sulla sfera giuridica dei cittadini. Con dovizia di richiami giurisprudenziali porta quindi il suo contributo sullo scottante istituto della motivazione degli avvisi di accertamento di imposta. Dal suo studio si traggono alcune regole: non e' sufficiente una motivazione che ripete la norma astratta di legge, senza alcun specifico e concreto elemento che rende possibile il sindacato; la motivazione deve essere inserita sull' avviso di accertamento del valore e il difetto di essa non puo' essere sanato ex post con argomentazioni svolte in sede processuale dalla difesa del' Amministrazione. L' A. pone infine in rilievo quegli atti che hanno solo la parvenza di motivazione, soffermandosi in particolare e diffusamente sull' accertamento dell' imposta sull' incremento del valore degli immobili (INVIM).
art. 24 Cost.
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