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| IDG821200166 | |
| 82.12.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Iscra Guido
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| Sull' obbligo della motivazione dell' atto accentrativo o di
rettifica d' imposta
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 1 (1
gennaio), pag. 68-83
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2156; D24055
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| Premesso che non esiste un obbligo generale di motivare gli atti
amministrativi, ma che la motivazione e' condizione di legittimita'
dell' atto amministrativo solo quando sia richiesta da apposita
disposizione o quando sia imposta dalla natura dell' atto, l' A.
osserva pero' che e' il principio fondamentale del nostro ordinamento
giuridico l' obbligatorieta' di una adeguata motivazione di ogni atto
amministrativo che incida negativamente sulla sfera giuridica dei
cittadini. Con dovizia di richiami giurisprudenziali porta quindi il
suo contributo sullo scottante istituto della motivazione degli
avvisi di accertamento di imposta. Dal suo studio si traggono alcune
regole: non e' sufficiente una motivazione che ripete la norma
astratta di legge, senza alcun specifico e concreto elemento che
rende possibile il sindacato; la motivazione deve essere inserita
sull' avviso di accertamento del valore e il difetto di essa non puo'
essere sanato ex post con argomentazioni svolte in sede processuale
dalla difesa del' Amministrazione. L' A. pone infine in rilievo
quegli atti che hanno solo la parvenza di motivazione, soffermandosi
in particolare e diffusamente sull' accertamento dell' imposta sull'
incremento del valore degli immobili (INVIM).
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| art. 24 Cost.
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