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142899
IDG821200171
82.12.00171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Reale Vittorio
Competenze in materia di cottimi fiduciari per l' esecuzione di opere pubbliche in Sicilia
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 1 (1 gennaio), pag. 118-119
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1217
Premesso che l' esecuzione delle opere pubbliche puo' aver luogo attraverso due sistemi fondamentali, cioe' in appalto ed in economia, e che quest' ultima puo' assumere due forme, cioe' in amministrazione diretta o per cottimi, l' A. si sofferma a lumeggiare vantaggi ed inconvenienti del sistema della esecuzione in economia per cottimi, noto anche come "cottimo fiduciario", cui si puo' ricorrere solo nei casi indicati dagli artt. 66 e 67 del r.d. n. 350/1895, cioe' in presenza di eventi improvvisi ed imprevedibili, oppure per ragioni tecniche ed economiche ex art. 25 r.d. n. 422/1923, o per lavori da eseguire d' ufficio in danno di imprenditore inadempiente. Passa quindi ad esaminare la particolare applicabilita' del cottimo fiduciario alle opere pubbliche di competenza degli enti locali fatta in Sicilia, in quanto a seguito di varie leggi regionali e' consentito il ricorso a tale sistema, oltre che nei casi di cui sopra, anche quando l' ammontare delle opere non supera 55 milioni. L' A. conclude evidenziando come cio' non sia privo di conseguenze e come non possa ritenersi legittima la procedura in atto seguita presso tutti gli enti locali della Sicilia.
l.r. SI 31 marzo 1972, n. 19 art. 66 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 art. 67 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 l.r. SI 31 marzo 1972, n. 19 l.r. SI 26 maggio 1973, n. 21 l.r. SI 17 marzo 1975, n. 8 l.r. SI 10 agosto 1978, n. 35
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