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| IDG821200173 | |
| 82.12.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Martino Marino
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| Spunti sulla potesta' statutaria delle regioni a statuto ordinario
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 1 (1
gennaio), pag. 137-139
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| D03100
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| Premesso che dall' art. 115 Cost. che alle regioni viene conferito l'
attributo di "ente autonomo", col quale si viene ad individuare la
particolare posizione di essa nell' ambito dell' ordinamento
giuridico, quali titolari di autonomia politica, di autonomia
amministrativa o autoarchia e di autonomia normativa, l' A. si
sofferma in particolare su quest' ultima, cioe' sulla potesta' che ha
la Regione di creare norme giuridiche, come le leggi regionali e gli
statuti delle regioni a statuto ordinario, destinate a operare nell'
ambito dell' ordinamento generale dello Stato. Rileva che il
fondamento giuridico della potesta' statutaria della Regione
ordinaria si riscontra direttamente nella Costituzione e precisamente
nell' art. 123, mentre per le Regioni a statuto speciale l' art. 116
Cost. prevede che gli statuti di questi enti siano adottati con leggi
costituzionali, e ne consegue che essi non hanno potesta' statutaria.
Illustra infine alcuni problemi interpretativi circa il citato art.
123, quale il significato da dare al dettato "in armonia con le leggi
della Repubblica", e quello relativo alla natura dell' atto di
approvazione degli statuti da parte del Parlamento.
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| art. 115 Cost.
art. 123 Cost.
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