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142901
IDG821200173
82.12.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Martino Marino
Spunti sulla potesta' statutaria delle regioni a statuto ordinario
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 1 (1 gennaio), pag. 137-139
D03100
Premesso che dall' art. 115 Cost. che alle regioni viene conferito l' attributo di "ente autonomo", col quale si viene ad individuare la particolare posizione di essa nell' ambito dell' ordinamento giuridico, quali titolari di autonomia politica, di autonomia amministrativa o autoarchia e di autonomia normativa, l' A. si sofferma in particolare su quest' ultima, cioe' sulla potesta' che ha la Regione di creare norme giuridiche, come le leggi regionali e gli statuti delle regioni a statuto ordinario, destinate a operare nell' ambito dell' ordinamento generale dello Stato. Rileva che il fondamento giuridico della potesta' statutaria della Regione ordinaria si riscontra direttamente nella Costituzione e precisamente nell' art. 123, mentre per le Regioni a statuto speciale l' art. 116 Cost. prevede che gli statuti di questi enti siano adottati con leggi costituzionali, e ne consegue che essi non hanno potesta' statutaria. Illustra infine alcuni problemi interpretativi circa il citato art. 123, quale il significato da dare al dettato "in armonia con le leggi della Repubblica", e quello relativo alla natura dell' atto di approvazione degli statuti da parte del Parlamento.
art. 115 Cost. art. 123 Cost.
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