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| IDG820600490 | |
| 82.06.00490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carbone Paolo
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| Carattere dispositivo delle norme che prevedono l' arbitrato quale
strumento di composizione delle controversie e tempestivita' della
riserva in caso di sospensione
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 11, pt. 1, pag. 2639-2643
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| D1210; D1213
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| Oggetto della sentenza Cassazione 14 maggio 1981, n. 3167 e' l' art.
5. del r.d. 17 marzo 1932, n. 366 -condizioni generali dell' appalto
lavori del genio militare. La Cassazione reputa tale norma
confliggente con l' art. 24 della Costituzione ed 829 del c.p.c. e
pertanto va disapplicata. Il commentatore critica la sentenza non
considerante il disposto degli artt. 45, 108 e 109 r.d. 25 maggio
1924, n. 827 e art. 34. legge n. 2248 all. F 20 marzo 1865. Queste
norme indicano la possibilita' che siano conclusi contratti difformi
dai capitolati generali e che le controversie tra privato ed
Amministrazione siano risolte mediante arbitrato. Cio' evidenzia come
la previsione dell' arbitrato sia una facolta' dell' Amministrazione.
Di qui il carattere dispositivo delle norme relative all' arbitrato e
la natura pattizia di esso anche quando le parti non abbiano
modificato tali norme, aderendo ad esse richiamandole. Il
commentatore conclude riaffermando la natura contrattuale dei
capitolati generali come sostenuto da una lontana giurisprudenza
della Cassazione. Circa le riserve, l' A. -concordando con la Suprema
Corte- sostiene la tempestivita' della riserva iscritta nel verbale
di ripresa dei lavori quando la sospensione si sia protratta oltre il
necessario, divenendo fonte di danni per l' appaltatore.
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| art. 59 r.d. 17 marzo 1932, n. 366
art. 24 Cost.
art. 829 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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