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142934
IDG820600490
82.06.00490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carbone Paolo
Carattere dispositivo delle norme che prevedono l' arbitrato quale strumento di composizione delle controversie e tempestivita' della riserva in caso di sospensione
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 11, pt. 1, pag. 2639-2643
D1210; D1213
Oggetto della sentenza Cassazione 14 maggio 1981, n. 3167 e' l' art. 5. del r.d. 17 marzo 1932, n. 366 -condizioni generali dell' appalto lavori del genio militare. La Cassazione reputa tale norma confliggente con l' art. 24 della Costituzione ed 829 del c.p.c. e pertanto va disapplicata. Il commentatore critica la sentenza non considerante il disposto degli artt. 45, 108 e 109 r.d. 25 maggio 1924, n. 827 e art. 34. legge n. 2248 all. F 20 marzo 1865. Queste norme indicano la possibilita' che siano conclusi contratti difformi dai capitolati generali e che le controversie tra privato ed Amministrazione siano risolte mediante arbitrato. Cio' evidenzia come la previsione dell' arbitrato sia una facolta' dell' Amministrazione. Di qui il carattere dispositivo delle norme relative all' arbitrato e la natura pattizia di esso anche quando le parti non abbiano modificato tali norme, aderendo ad esse richiamandole. Il commentatore conclude riaffermando la natura contrattuale dei capitolati generali come sostenuto da una lontana giurisprudenza della Cassazione. Circa le riserve, l' A. -concordando con la Suprema Corte- sostiene la tempestivita' della riserva iscritta nel verbale di ripresa dei lavori quando la sospensione si sia protratta oltre il necessario, divenendo fonte di danni per l' appaltatore.
art. 59 r.d. 17 marzo 1932, n. 366 art. 24 Cost. art. 829 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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