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142935
IDG820600513
82.06.00513 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mosca Domenico
Repressione della condotta antisindacale: sulla condanna "in futuro" e sull' irrilevanza dell' atteggiamento psicologico del datore di lavoro
nota a Pret. Tortona 12 maggio 1981
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 3092-3094
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D762
L' A. affronta due problemi di particolare rilevanza nell' interpretazione dell' art. 28 dello Statuto dei lavoratori e precisamente quello dell' ammissibilita' della c.d. condanna in futuro e quello della rilevanza o meno dell' atteggiamento psicologico del datore di lavoro. In ordine al primo punto afferma che ben puo' il pretore, in presenza di comportamenti antisindacali esauriti e peraltro improduttivi di effetti da rimuovere, ordinare al datore di lavoro di astenersi in futuro dal ripetere il comportamento denunciato. Cio', pero', a condizione che il comportamento antisindacale sia suscettibile di essere ripetuto e che l' ordine del giudice specifichi, in modo preciso, il comportamento vietato. Quanto al secondo punto l' A. afferma l' irrilevanza dell' atteggiamento psicologico del datore di lavoro, precisando che quello che conta, ai fini della configurabilita' della condotta antisindacale, e' che il comportamento denunciato sia effettivamente strumentale rispetto al risultato vietato e sia obiettivamente idoneo a ledere il bene protetto. L' A. sottolinea, pero', che l' obiettiva lesione dell' interesse sindacale non e' sufficiente ai fini dell' esperibilita' dell' azione ex art. 28, non potendosi, infatti, parlare di condotta antisindacale, allorche' il comportamento del datore di lavoro debba ritenersi per altro verso legittimo.
art. 28 l. 12 maggio 1981, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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