| 142935 | |
| IDG820600513 | |
| 82.06.00513 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Mosca Domenico
| |
| Repressione della condotta antisindacale: sulla condanna "in futuro"
e sull' irrilevanza dell' atteggiamento psicologico del datore di
lavoro
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Pret. Tortona 12 maggio 1981
| |
| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 3092-3094
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D762
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. affronta due problemi di particolare rilevanza nell'
interpretazione dell' art. 28 dello Statuto dei lavoratori e
precisamente quello dell' ammissibilita' della c.d. condanna in
futuro e quello della rilevanza o meno dell' atteggiamento
psicologico del datore di lavoro. In ordine al primo punto afferma
che ben puo' il pretore, in presenza di comportamenti antisindacali
esauriti e peraltro improduttivi di effetti da rimuovere, ordinare al
datore di lavoro di astenersi in futuro dal ripetere il comportamento
denunciato. Cio', pero', a condizione che il comportamento
antisindacale sia suscettibile di essere ripetuto e che l' ordine del
giudice specifichi, in modo preciso, il comportamento vietato. Quanto
al secondo punto l' A. afferma l' irrilevanza dell' atteggiamento
psicologico del datore di lavoro, precisando che quello che conta, ai
fini della configurabilita' della condotta antisindacale, e' che il
comportamento denunciato sia effettivamente strumentale rispetto al
risultato vietato e sia obiettivamente idoneo a ledere il bene
protetto. L' A. sottolinea, pero', che l' obiettiva lesione dell'
interesse sindacale non e' sufficiente ai fini dell' esperibilita'
dell' azione ex art. 28, non potendosi, infatti, parlare di condotta
antisindacale, allorche' il comportamento del datore di lavoro debba
ritenersi per altro verso legittimo.
| |
| art. 28 l. 12 maggio 1981, n. 300
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |