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Documento


142940
IDG820600523
82.06.00523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moglie Cesare
Le quietanze non aventi forma di atto pubblico non sono titoli esecutivi
nota a Cass. 19 luglio 1979 n. 4297
Banca borsa tit. cred., an. 34 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 5-10
D43010
La "natura di titolo esecutivo" e' attribuita tassativamente dal Codice Civile. La dispensa dalla relativa notifica (T.U.1905) e la possibilita' di comprovare erogazioni parziali con scrittura privata di data certa (art. 23, comma VI, d.p.r. 1976 n. 7) non entrano nel merito. Tali quietanze non sono, pertanto, titoli esecutivi e possono soltanto documentare una richiesta di decretro ingiuntivo. Sotto questo tassativo profilo, quindi, le leggi speciali del credito fondiario-edilizio non derogano alla legge comune.
art. 23 d.p.r. 1976, n. 7
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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