| Nel Trattato di pace tra Egitto e Israele del 26 marzo 1979, si
rilevano varie disposizioni favorevoli a terzi, ognuna con aspetti
peculiari e percio' rilevanti per la teoria del diritto
internazionale. Tanto piu' che la Convenzione di Vienna sul diritto
dei trattati si limita a regolare, agli art. 34-37, la fattispecie in
cui allo stipulante viene riconosciuta una pretesa diretta nei
confronti del promittente all' adempimento dell' obbligazione verso
il terzo, che non abbia respinto l' offerta, e a questi una autonoma
pretesa verso il promittente medesimo. Una simile configurazione
potrebbe ravvisarsi soltanto nella lettera di Sadat e Begin a Carter
annessa al Trattato, laddove si direbbe riconosciuto un diritto
soggettivo della Giordania a intervenire nei negoziati tra Egitto e
Israele su determinate questioni. Le restanti previsioni appaiono
costruite diversamente. Nel Preambolo, l' invito alle altre Parti
arabe in conflitto, a raggiungere la pace generale in base ai
principi ispirtori del Trattato, influisce nella causa dello stesso.
Nell' art. 5, sia al Canale di Suez che allo Stretto di Tiran e al
Golfo di Aqaba viene ribadita la natura di via d' acqua
internazionale comprensiva della possibilita' di sorvolo dei secondi,
con conseguenze d' ordine reale. Nel comma 3 art. 6 all. 3, l'
impegno dell' Egitto ad adibire al traffico internazionale gli
aerodromi lasciati da Israele nel Sinai darebbe si' luogo a un
diritto dei terzi, ma non anche di Israele all' adempimento nei loro
riguardi. Infine nel comma 5 sempre del detto articolo, la previsione
di un' autostrada, collegante l' Egitto con la Giordania, renderebbe
questa, occasionale beneficiaria dell' esercizio di un diritto
spettante esclusivamente all' Egitto verso Israele.
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