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142942
IDG821100012
82.11.00012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benvenuti Paolo
Movimenti insurrezionali e protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949
Riv. dir. intern., vol. 64, (1981), fasc. 3, pag. 513-558
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D822; D85900
Lo scritto e' incentrato sulla sfera di applicazione dei due protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, i quali, come viene rilevato, stabiliscono un trattamento umanitario nei conflitti non internazionali (II protocollo) deteriore rispetto a quello dei conflitti internazionali (I protocollo). Nella prima parte dello studio l' A. mette in luce i propositi che hanno guidato gli Stati nella predisposizione di questi nuovi strumenti convenzionali ed in particolare il loro intento di sfavorire quanto piu' possibile i movimenti insurrezionali che non siano quelli che conducono "lotte di liberazione nazionale", parificate dal I protocollo ai conflitti internazionali. Si tratta di un tentativo di utilizzare il diritto umanitario per bloccare la comunita' internazionale sulle posizioni acquisite al completarsi del processo di decolonizzazione. La seconda parte dello studio individua le difficolta' per gli Stati di raggiungere con i due protocolli l' obiettivo prefissosi. Infatti, gia' a livello di interpretazione, l' A. rileva che ai due protocolli puo' desumersi una potenzialita' di azione del diritto umanitario maggiore di quella che sia stata immaginata dagli Stati. Altre ragioni piu' radicali conducono poi a fare un' applicazione ampia del diritto umanitario. La prima consiste nell' impossibilita' della pretesa degli Stati di fissare con accordo un diritto speciale che regoli i propri rapporti con terzi soggetti di diritto internazionale, quali possono esserlo, a determinate condizioni, i movimenti insurrezionali. La seconda consiste nella natura di imperativo assoluto rivestita da molti obblighi di diritto umanitario, che porta alla "nullita'" degli accordi che prevedano una normativa non conforme. La conclusione e' che il II protocollo va considerato anzitutto quale atto "politico" degli Stati, che nel campo della politica e' destinato a produrre in primo luogo i suoi effetti, ma che e' privo nella sua formalita' di atto di conseguenze giuridiche apprezzabili. Si tratta di una presa di posizione delle forze preminenti nella comunita' internazionale per mantenere l' equilibrio politico raggiunto e puo' conseguire lo scopo nella misura in cui l' intento mostrato dagli Stati trovi il concreto supporto politico e materiale nella comunita' mondiale complessivamente intesa
Conv. Ginevra 1949 (protezione vittime di guerra)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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