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| IDG821100012 | |
| 82.11.00012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Benvenuti Paolo
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| Movimenti insurrezionali e protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di
Ginevra del 1949
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| Riv. dir. intern., vol. 64, (1981), fasc. 3, pag. 513-558
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D822; D85900
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| Lo scritto e' incentrato sulla sfera di applicazione dei due
protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, i quali,
come viene rilevato, stabiliscono un trattamento umanitario nei
conflitti non internazionali (II protocollo) deteriore rispetto a
quello dei conflitti internazionali (I protocollo). Nella prima parte
dello studio l' A. mette in luce i propositi che hanno guidato gli
Stati nella predisposizione di questi nuovi strumenti convenzionali
ed in particolare il loro intento di sfavorire quanto piu' possibile
i movimenti insurrezionali che non siano quelli che conducono "lotte
di liberazione nazionale", parificate dal I protocollo ai conflitti
internazionali. Si tratta di un tentativo di utilizzare il diritto
umanitario per bloccare la comunita' internazionale sulle posizioni
acquisite al completarsi del processo di decolonizzazione. La seconda
parte dello studio individua le difficolta' per gli Stati di
raggiungere con i due protocolli l' obiettivo prefissosi. Infatti,
gia' a livello di interpretazione, l' A. rileva che ai due protocolli
puo' desumersi una potenzialita' di azione del diritto umanitario
maggiore di quella che sia stata immaginata dagli Stati. Altre
ragioni piu' radicali conducono poi a fare un' applicazione ampia del
diritto umanitario. La prima consiste nell' impossibilita' della
pretesa degli Stati di fissare con accordo un diritto speciale che
regoli i propri rapporti con terzi soggetti di diritto
internazionale, quali possono esserlo, a determinate condizioni, i
movimenti insurrezionali. La seconda consiste nella natura di
imperativo assoluto rivestita da molti obblighi di diritto
umanitario, che porta alla "nullita'" degli accordi che prevedano una
normativa non conforme. La conclusione e' che il II protocollo va
considerato anzitutto quale atto "politico" degli Stati, che nel
campo della politica e' destinato a produrre in primo luogo i suoi
effetti, ma che e' privo nella sua formalita' di atto di conseguenze
giuridiche apprezzabili. Si tratta di una presa di posizione delle
forze preminenti nella comunita' internazionale per mantenere l'
equilibrio politico raggiunto e puo' conseguire lo scopo nella misura
in cui l' intento mostrato dagli Stati trovi il concreto supporto
politico e materiale nella comunita' mondiale complessivamente intesa
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| Conv. Ginevra 1949 (protezione vittime di guerra)
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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